Reiterazione del vincolo espropriativo e poteri del Comune sulla zonizzazione urbanistica (Cons. Stato n. 2991 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune che recepisce la pianificazione sovraordinata in materia di infrastrutture ferroviarie non può limitarsi a reiterare il vincolo espropriativo sull’intera area di proprietà privata, precludendone ogni possibile utilizzazione ad iniziativa privata, anche non incompatibile con il progetto. Ai fini della zonizzazione funzionale da attuarsi a mezzo del PUC, l’amministrazione deve avere riguardo all’utilizzazione produttiva in essere e alla naturale vocazione delle aree, segnatamente dopo la decadenza del precedente vincolo espropriativo. La mancata impugnazione degli atti successivi non determina improcedibilità del ricorso quando le previsioni localizzative ed espropriative di interesse non siano state modificate. La perdita di efficacia “in salvaguardia” del piano adottato per decorso del termine triennale non fa venir meno l’interesse all’annullamento, permanendo l’effetto conformativo e quello risarcitorio.

Il Fatto

Le società ricorrenti sono proprietarie in Albenga di terreni sui quali gestiscono da oltre sessant’anni attività connesse alla produzione di materiali lapidei. Con ricorso dinanzi al TAR Liguria hanno impugnato la deliberazione consiliare con cui il Comune ha approvato il progetto di Piano Urbanistico Comunale, nella parte in cui ha reiterato previsioni espropriative sui loro terreni, già decadute due volte, per la realizzazione del raddoppio ferroviario Andora-Finale e della nuova stazione di Albenga.

Nel 2013 le società avevano stipulato un atto di transazione con la società affidataria della rete, che si era obbligata a ridurre la superficie da espropriare e a rilasciare attestazioni di compatibilità tecnica ex art. 165 del D.Lgs. n. 163 del 2006. Il TAR ha accolto il ricorso. Il Comune ha proposto appello, contestando la ritenuta infondatezza dell’eccezione di improcedibilità e la competenza affermata in capo all’autorità statale in materia di localizzazione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato rigetta anzitutto le richieste di rinvio e le eccezioni di sopravvenuta carenza di interesse. La mancata impugnazione degli atti successivi non incide sulla procedibilità, perché per la parte di interesse le previsioni localizzative ed espropriative non sono state modificate: esse trovano definizione nel procedimento di approvazione del progetto definitivo ex art. 165 D.Lgs. n. 163/2006.

Il piano adottato ha perso efficacia “in salvaguardia” per decorso del termine triennale ex art. 42 L.R. n. 36/1997, ma non è divenuto privo di effetti. Costituisce il presupposto logico e giuridico della futura approvazione dello strumento, ove questa confermi le previsioni già contenute nel piano impugnato (richiamata Sez. IV n. 2729 del 2025). Permane quindi l’interesse sotto il profilo conformativo e sotto quello risarcitorio (richiamata Ad. Plen. n. 8 del 2022).

Nel merito l’appello non è accolto. Il Comune non si è limitato a prendere atto della pianificazione sovraordinata e delle intese intervenute, ma ha reiterato il vincolo espropriativo sull’intera area, precludendo ogni possibile utilizzo ad iniziativa privata anche non incompatibile con i progetti. Il TAR aveva correttamente affermato che, ai fini della destinazione propriamente urbanistica, il Comune avrebbe dovuto considerare l’utilizzazione produttiva in atto e la naturale vocazione delle aree dopo la decadenza del vincolo.

Resta invece infondato il motivo riproposto dalle resistenti in ordine alla violazione degli artt. 29 e 32 L.R. n. 36/1997 per difetto di presupposto e di motivazione, sovradimensionamento delle aree standard e affidamento qualificato. Il Comune si è attenuto alle linee guida derivanti dall’accordo degli organi competenti, conformandosi alle decisioni sovraordinate, da ultimo la deliberazione della Giunta regionale n. 1233 del 23.12.2021.

In conclusione l’appello è respinto, con compensazione delle spese del grado. La decisione non incide sugli atti e sugli accordi volti alla realizzazione dell’infrastruttura, ma concerne i possibili utilizzi delle aree secondo modalità compatibili con il progetto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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