BES e non ammissione alla classe successiva: irrilevanti le insufficienze gravi (TAR Emilia-Romagna n. 148 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione di un Piano Didattico Personalizzato e l’identificazione dell’alunno come studente con bisogni educativi speciali non escludono la necessità del raggiungimento degli obiettivi minimi e non impediscono la non ammissione alla classe successiva, quando l’incompleta maturazione e l’assenza di un’idonea preparazione costituiscono preclusione risolutiva del giudizio del Consiglio di classe, anche se le insufficienze siano imputabili a patologia o a didattica a distanza. La domanda risarcitoria per lesione di interesse pretensivo, proposta ai sensi dell’art. 30 c.p.a., richiede la prova della colpa dell’amministrazione, della spettanza del bene della vita e dell’evento dannoso ingiusto. Sulla parte ricorrente grava l’onere di dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie dell’art. 2043 c.c., non operando in sede risarcitoria il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.
Il Fatto
Il ricorrente, padre di un’alunna minore, ha impugnato il provvedimento con cui il Consiglio di classe di fine anno di un istituto modenese ha disposto la non ammissione alla classe successiva, in ragione della valutazione negativa conseguita in tre materie. Con il medesimo ricorso ha proposto domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a., lamentando danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’esecuzione dell’atto.
Il ricorrente ha dedotto la violazione della normativa sull’affidamento congiunto, per aver la scuola dialogato solo con la madre separata, e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, per non aver il Consiglio di classe considerato i bisogni educativi speciali e il Piano Didattico Personalizzato adottato per l’alunna. L’amministrazione si è costituita, replicando punto per punto e depositando documentazione. La domanda cautelare è stata respinta. La causa è stata poi chiamata a udienze “esplorative” per verificare la persistenza dell’interesse, senza comparizione del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio chiarisce in rito che la possibile persistenza dell’interesse processuale resta ancorata alla sola domanda risarcitoria, atteso che l’atto impugnato ha già esaurito i suoi effetti e che la pluriennale inerzia del ricorrente lascerebbe dedurre la sopravvenuta carenza d’interesse quanto alla domanda di annullamento.
Sul profilo risarcitorio il Tribunale ribadisce che l’illegittimità dell’atto non è sufficiente, occorrendo la dimostrazione della colpa dell’amministrazione, in contrasto con i canoni di cui all’art. 97 Cost. Richiamando Cons. Stato, ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7, il Collegio riconduce la fattispecie al modello dell’illecito aquiliano e precisa che la colpa sussiste solo quando la regola di azione violata è chiara, univoca e cogente, ovvero quando il potere è esercitato in palese spregio delle regole di imparzialità e buona fede. Per gli interessi pretensivi, come quello all’ammissione alla classe superiore, è inoltre necessario il giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 5478 del 2024 e Cons. Stato, sez. V, n. 8186 del 2024.
Nel caso concreto il Collegio rileva la totale carenza di prova degli elementi costitutivi dell’illecito, non coltivata né sviluppata dal ricorrente. Anche nel merito i motivi risultano infondati: dagli atti emerge che l’istituto ha fornito al padre le credenziali di accesso al registro elettronico, ha risposto alle sue richieste e lo ha invitato a un colloquio, da lui condiviso, nel corso del quale è stato informato della situazione critica della figlia. Quanto ai bisogni educativi speciali, la scuola ha identificato l’alunna come tale e ha predisposto un Piano Didattico Personalizzato condiviso da entrambi i genitori, pur in assenza dei presupposti che ne rendevano obbligatoria l’adozione.
Richiamando TAR Emilia-Romagna n. 815 del 2024 e Cons. Stato, sez. VII, n. 9448 del 2022, il Collegio afferma che l’adeguamento alle disposizioni sullo svantaggio scolastico non esclude il raggiungimento degli obiettivi minimi. Il dato oggettivo della grave insufficienza del rendimento conferma la legittimità del giudizio del Consiglio di classe. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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