Deroga alle distanze nel piano attuativo e limiti al sindacato del giudice (TAR Trentino-Alto Adige n. 300 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il piano di attuazione può stabilire distanze dagli edifici esterni alla zona anche inferiori a quelle fissate dal piano urbanistico comunale, ma la deroga è subordinata alla condizione che le distanze ridotte siano idonee ad assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico in relazione alle tipologie degli interventi consentiti, tenuto conto dei caratteri dei luoghi e dell’allineamento degli immobili esistenti. La scelta del Comune è espressione di discrezionalità latamente amministrativa e sindacabile solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o evidente travisamento dei fatti. Le censure che contrappongono una soluzione pianificatoria alternativa a quella adottata, senza dimostrarne l’illegittimità sotto i profili dell’art. 57, comma 6, della L.P. n. 9/2018, impingono nel merito amministrativo e sono inammissibili. Analoga inammissibilità colpisce la richiesta di consulenza tecnica volta a sostituire la valutazione del giudice a quella dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il condominio ricorrente e una condomina impugnano la delibera del Consiglio comunale e quella presupposta della Giunta, con cui è stato approvato il piano di attuazione della zona residenziale C1, nonché, con motivi aggiunti, il permesso di costruire rilasciato per l’unità di intervento dedicata. La pianificazione prevede nuovi fabbricati a 5,5–6 m dal muro di contenimento sul confine condominiale, distanza inferiore ai 10 m ordinariamente prescritti per le costruzioni dall’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 e dalle norme di attuazione al piano urbanistico comunale.

La questione arriva al giudice amministrativo dopo una vicenda articolata: una precedente variante urbanistica era stata contestata senza successo, mentre un primo piano di attuazione era stato annullato da questo TRGA per difetto di motivazione sulla natura del muro e sulla deroga distanziale. I controinteressati presentano quindi una nuova proposta, corredata da un’articolata motivazione, che il Comune approva aumentando di 0,5 m il distacco.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare l’istanza di rinvio in attesa della decisione del Consiglio di Stato sul precedente piano annullato. Non sussiste alcun nesso di pregiudizialità: le due versioni della pianificazione sono autonome e distinte, soprattutto sul piano della motivazione circa il limite di edificabilità verso il confine. Le ragioni di economia processuale non integrano l’eccezionalità richiesta dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm.. Viene altresì rigettata l’istanza di consulenza tecnica d’ufficio, che finirebbe per invadere l’ambito riservato alla discrezionalità pianificatoria e sollecitare un sindacato sostitutorio.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 57, comma 6, della L.P. n. 9/2018, che consente al piano di attuazione di stabilire distanze dagli edifici esterni alla zona, purché idonee all’equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico, in coerenza con l’art. 18, comma 4, della stessa legge provinciale in tema di qualità insediativa. Richiama il principio per cui le scelte di pianificazione, di primo e di secondo livello, sono espressione di ampia discrezionalità, sindacabili solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, con esclusione di ogni sostituzione della valutazione del giudice a quella dell’Amministrazione.

Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene la motivazione del piano solida e coerente: il rispetto integrale dei 10 m verso il muro, lasciando inalterata la distanza dal frutteto, comprimerebbe il contenitore edilizio fino a imporre un blocco continuo alto circa 11 m, estraneo al tessuto a villaggio di Parcines. La deroga consente invece cinque case a schiera di altezza ridotta, con miglior irraggiamento e qualità abitativa per la zona e per i lotti vicini.

Quanto alla proposta alternativa dei ricorrenti di traslare il contenitore verso il frutteto, il Comune l’ha esaminata e, nell’esercizio della propria insindacabile discrezionalità, non l’ha ritenuta valida. Le censure sull’inesistenza della deroga altrui, sulla pretestuosità degli argomenti della deriva dei fitofarmaci e del consumo di suolo non superano la prova di resistenza: l’argomento della creazione di spazi verdi sul lato sud resta da solo sufficiente, mentre la particella agricola è contigua alla zona edificabile e suscettibile di futura destinazione edilizia ai sensi dell’art. 103, comma 5, della L.P. n. 9/2018.

Accertata la legittimità della deroga, risultano infondate anche le censure avverso il permesso di costruire, che si fondano su identici argomenti. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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