Rinuncia al ricorso accettata dalle parti estingue il giudizio con spese compensate (TAR Trentino-Alto Adige n. 303 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso dichiarata dalla parte ricorrente, seguita dall’accettazione delle parti costituite, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c, cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, preso atto della dichiarazione e dell’adesione, non entra nel merito della domanda e si limita a dichiarare l’estinzione. La compensazione delle spese processuali consegue alla concorde volontà delle parti espressa in tal senso. La rinuncia produce effetti definitivi sull’azione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato il parere vincolante della Commissione speciale provinciale, reso ai sensi dell’art. 37, comma 5, l.p. n. 9/2018, relativo al trasferimento dell’edificio agricolo di un maso chiuso da una particella edilizia a un’altra. La domanda investiva anche gli atti connessi: la comunicazione del sopralluogo, la lettera del Comune e il parere della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio.
Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno depositato un atto di rinuncia dell’11.11.2025, notificato nello stesso giorno, dichiarando di voler rinunciare al ricorso con spese compensate. La rinuncia è stata confermata in udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che con atto depositato in data 11.11.2025 il procuratore della parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese. La dichiarazione è stata ribadita all’udienza pubblica del 12.11.2025.
I procuratori dell’Amministrazione costituita e della parte controinteressata hanno aderito alla rinuncia così formulata. Si è pertanto realizzata la fattispecie estintiva disciplinata dall’art. 35, comma 2, lett. c, cod. proc. amm., che riconduce l’estinzione del giudizio alla rinuncia al ricorso accettata dalle parti.
All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione. Il Tribunale dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali, conformemente all’accordo tra le parti.
La decisione non affronta il merito dell’impugnazione e si esaurisce nella presa d’atto della volontà abdicativa della parte ricorrente, divenuta efficace per effetto dell’accettazione delle controparti.
Nota della Redazione
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