Foglio di via illegittimo senza prova di dedizione abituale a traffici delittuosi (TAR Calabria n. 1905 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio adottato dal Questore ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 159 del 2011 presuppone l’accertamento di entrambi i requisiti previsti dall’art. 1 della stessa legge: l’appartenenza del destinatario a una delle categorie ivi elencate e la sua pericolosità per la sicurezza pubblica. Il giudizio di pericolosità non può fondarsi su un episodio isolato, ma richiede elementi di fatto idonei a dimostrare l’abituale dedizione alla commissione di reati che offendono la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Un singolo illecito, per quanto grave, non integra il requisito della dedizione abituale, salvo che l’amministrazione indichi ulteriori precedenti o condotte sintomatiche di una stabile propensione criminale. In difetto, il provvedimento è annullato per difetto dei presupposti.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Catanzaro ha disposto il rimpatrio con foglio di via obbligatorio e il divieto di ritorno per quattro anni. La misura si fonda su un unico episodio: la conduzione di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente sinistro stradale.

Il ricorrente deduce l’assenza di pericolosità concreta, la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione del principio di proporzionalità e dell’art. 8 CEDU, avuto riguardo alla sua incensuratezza e alle esigenze di assistenza dei familiari conviventi. L’amministrazione resistente chiede il rigetto. La domanda cautelare è stata respinta per difetto di periculum in mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, per adottare l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, il Questore deve accertare che il destinatario rientri in una delle categorie di cui all’art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011 e che lo stesso risulti pericoloso per la sicurezza pubblica (T.A.R. Piemonte n. 576 del 2022). Entrambi i presupposti devono concorrere, come affermato anche da questo Tribunale (T.A.R. Calabria n. 43 del 2025; T.A.R. Calabria n. 825 del 2025).

Sul piano dell’estensione del potere questorile, la sentenza richiama Consiglio di Stato n. 3782 del 2018: assumono rilievo centrale due profili, quello soggettivo della dedizione del soggetto alla commissione di reati e quello oggettivo dell’attitudine offensiva delle condotte rispetto ai beni tutelati. La misura preventiva, per la sua caratterizzazione penalistica, impone di ricostruire il vissuto criminale del soggetto nei risvolti pregressi e prognostici.

Il Collegio precisa che la nozione di dedizione sottende una particolare inclinazione al reato, configurabile in presenza di omogeneità tra le condotte criminose, sintomatica di abitualità (Cass. pen. n. 2975 del 1984).

Nel caso concreto, però, il provvedimento richiama un solo episodio. L’amministrazione non ha indicato gli elementi da cui desumere la sussunzione del contegno del ricorrente nella categoria dell’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011. Al contrario, dall’unico episodio allegato si deduce il difetto di abitualità e dedizione. Non risulta alcun ulteriore precedente penale o di polizia, né alcun episodio specifico rivelatore di pericolosità sociale.

Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato per difetto dei presupposti, con assorbimento delle restanti censure, a partire da quella sulla proporzionalità. Resta integra la possibilità per l’amministrazione di rideterminarsi in presenza dei necessari requisiti. Le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *