Iscrizione ad anni successivi a Medicina richiede procedura selettiva comparativa (Cons. Stato n. 3016 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia non costituisce un diritto conseguibile mediante domanda individuale, ma presuppone una procedura selettiva comparativa aperta a tutti i candidati potenzialmente interessati, da introdurre mediante appositi avvisi o bandi relativi alla disponibilità di posti. Tale esigenza risponde ai principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa e consente la selezione dei candidati più meritevoli in relazione ai posti resisi disponibili nella coorte di riferimento e sulla base di criteri predeterminati. Ne deriva la legittimità del diniego opposto dall’Ateneo in assenza di posti disponibili accertati e della conseguente pubblicazione di avvisi. La regola opera in via generale per i decreti ministeriali vigenti e susseguitisi negli anni.

Il Fatto

Una studentessa, già laureatasi in Medicina Veterinaria con il massimo dei voti presso un altro Ateneo, presentava istanza di immatricolazione ad anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, previa valutazione dei crediti formativi maturati. L’Università respingeva la richiesta rilevando l’assenza di posti disponibili a seguito di periodica ricognizione, senza quindi pubblicare avvisi o bandi.

Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, accoglieva il ricorso della studentessa, annullava il diniego e ordinava all’Ateneo di riesaminare la propria attività ai fini della ricognizione dei posti, esclusa ogni precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale. L’Università proponeva appello, con contestuale istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’istanza di sospensione con ordinanza cautelare, ravvisando indizi di fondatezza dell’appello nell’orientamento consolidato della Sezione e il periculum in mora, onde evitare che si consolidino situazioni di fatto in assenza delle condizioni previste dalla legge. La decisione di merito viene quindi assunta re adhuc integra.

Nel merito, il Collegio individua la questione nella possibilità, per gli studenti universitari, di iscriversi ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e nella relativa disciplina. Il TAR aveva ritenuto illegittimo il diniego perché non basato sulla regola procedimentale dell’allegato 2, punti 12-15, del d.m. n. 583/2022, che subordina l’iscrizione al riconoscimento dei crediti e all’accertamento della documentata disponibilità di posti.

La Sezione confuta le affermazioni della sentenza appellata richiamando il proprio opposto e costante indirizzo. La normativa di settore richiede che le istanze siano valutate unitariamente nell’ambito di un’apposita procedura comparativa introdotta dalla pubblicazione di un avviso di disponibilità. Tale esigenza è coerente con l’allegato 2, punto 13, del d.m. n. 218/2020, che richiede l’indizione di procedure di riconoscimento dei crediti e la pubblicazione di appositi avvisi o bandi. È esclusa pertanto la pretesa di ottenere l’iscrizione direttamente, senza partecipare a una selezione aperta a tutti i soggetti potenzialmente interessati.

Il Collegio richiama quale precedente specifico e conforme, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. e dell’art. 74, comma 1, c.p.a., le proprie sentenze nn. 2541, 2542 e 2543 del 26 marzo 2025, nn. 2191, 2197 e 2199 del 17 marzo 2025 e nn. 1757 e 1758 del 28 febbraio 2025. Le motivazioni ivi contenute, riferite al d.m. n. 583/2022, valgono in via generale per i decreti ministeriali vigenti e susseguitisi negli anni, compreso il d.m. n. 472/2024.

L’appello è dunque accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è respinto. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate in ragione della natura della controversia e delle questioni sottese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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