Ottemperanza per la carta del docente: inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3113 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario che riconosce il diritto alla carta del docente può essere richiesta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza. Accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione, il giudice assegna un termine per adempiere e nomina fin d’ora un commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore e senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali del dirigente preposto alla gestione della spesa pubblica.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia, sezione lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle la carta del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per un importo complessivo di 2.000,00 euro. La sentenza era passata in giudicato.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al giudicato, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento del Ministero. L’Amministrazione si costituiva con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, riscontrando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, per la proposizione dell’azione di ottemperanza.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa era sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto al giudicato. Ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi dovuti, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.
Per il caso di perdurante inottemperanza, il TAR ha nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Il commissario sarà investito solo su istanza del creditore, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e dovrà provvedere entro 60 giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite un funzionario delegato.
Il Collegio ha precisato che non è dovuto alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dirigente pubblico. Quanto alle spese, il TAR le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in 800,00 euro, tenuto conto del carattere seriale della questione, e le ha distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221.
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Nota della Redazione
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