Nessun risarcimento al testimone di giustizia per bene ottenuto in natura (Cons. Stato n. 3021 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ritardo della pubblica amministrazione nell’adozione di un provvedimento favorevole non è risarcibile in re ipsa. Occorre la prova rigorosa del danno risarcibile quale conseguenza immediata e diretta dell’illecito, non evitabile con l’ordinaria diligenza, secondo gli artt. 1223 e 1227 cod. civ. richiamati dall’art. 30, comma 3, c.p.a.. Quando il bene della vita richiesto è conseguito in natura per effetto dell’esecuzione del giudicato, il danno materiale derivante dal diniego illegittimo resta ristorato e non sono ammesse duplicazioni delle voci di danno. Il danno da perdita di chance deve essere allegato e provato, non potendo il giudice surrogare l’onere probatorio della parte.

Il Fatto

Una testimone di giustizia aveva chiesto al Ministero dell’interno l’ammissione a un programma di protezione autonomo, distinto da quello del compagno. La richiesta era stata respinta e il diniego annullato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3008 del 2021, che aveva imposto all’amministrazione di riesaminare l’istanza. In esecuzione, la Commissione aveva ammesso la donna a un programma di durata biennale.

La ricorrente ha quindi agito per il risarcimento dei danni da ritardo, quantificati in oltre 205.000 euro: assegno di mantenimento non percepito tra il 2017 e il 2021, contributo annuo per le vacanze e perdita della chance di assunzione presso la Regione Sicilia ai sensi della l.r. n. 22/2014. Il TAR Lazio ha respinto la domanda per difetto di nesso causale e di danno risarcibile ed è stato proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado. Il rito abbreviato con dimezzamento dei termini previsto dall’art. 119, comma 1, lett. m), c.p.a. riguarda i provvedimenti della Commissione centrale in materia di misure di protezione, mentre qui oggetto del giudizio è la sola domanda risarcitoria conseguente all’annullamento del diniego.

Nel merito, la Corte richiama l’Adunanza plenaria n. 7 del 2021 e l’Adunanza plenaria n. 8 del 2022: la responsabilità dell’amministrazione ha natura aquiliana e richiede la lesione di un bene della vita. Il superamento del termine procedimentale non è mai risarcibile in re ipsa. L’effetto conformativo della sentenza n. 3008/2021 si limitava all’obbligo di riesaminare l’istanza, senza accertare alcun diritto a un programma autonomo: la Corte richiama sul punto la propria sentenza n. 10658 del 2023.

Da ciò deriva che l’amministrazione, rideterminandosi, ha attribuito all’appellante il bene della vita richiesto, cioè l’ammissione a un programma di due anni. La pretesa di un’ulteriore durata quadriennale è priva di titolo. Il danno materiale è stato ristorato in natura mediante l’ammissione differita, con conseguente difetto di prova e divieto di duplicazione delle poste risarcitorie.

Quanto alla perdita di chance assunzionale, la censura non è corroborata da prova: l’appellante è stata ammessa al programma e ha potuto beneficiare della chance invocata, senza spiegare perché il ritardo l’avrebbe compromessa. La Corte richiama la l.r. n. 8/2018, che prevede il piano di assunzione in alternativa alla capitalizzazione. Il danno da mancata assunzione è escluso anche per l’assenza di una domanda successiva alla sentenza del Consiglio di Stato. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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