Ottemperanza al decreto Pinto e penalità di mora senza notifica del titolo (TAR Calabria n. 307 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza ai decreti emessi dalla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 3 l. n. 89/2001 non richiede la preventiva notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. È sufficiente che il creditore abbia inviato la richiesta di pagamento ex art. 5 sexies l. n. 89/2001 e che siano decorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza. Spetta alla pubblica amministrazione provare di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammessa anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, con funzione sanzionatoria ulteriore rispetto agli interessi legali.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro ex art. 3 l. n. 89/2001, con il quale è stato ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento, senza dilazione, della somma di euro 5.700,00 oltre interessi fino al soddisfo, nonché delle spese vive e dei compensi di difesa, con distrazione in favore del procuratore costituito. Il titolo è divenuto definitivo ed è stato notificato all’Amministrazione.

I ricorrenti chiedono inoltre la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo successivo. Il Ministero della Giustizia, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento dell’autorità di cosa giudicata del decreto e della sua rituale notificazione all’Amministrazione. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il TAR ritiene che per le ottemperanze ai decreti della Corte d’Appello ex l. n. 89/2001 non siano più dovuti né la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del relativo termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando sul punto Consiglio di Stato n. 1423/2021.

Il percorso argomentativo si sposta poi sul presupposto alternativo dell’azione. Il creditore ha inviato alla resistente la richiesta di pagamento di cui all’art. 5 sexies l. n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi. L’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere (Cass. SS.UU. n. 13.533/2001), di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a..

Quanto all’ulteriore domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Tribunale ne riconosce l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. St. Ad. Plen. n. 15 del 2014 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015. Non sussistendo iniquità o cause ostative, la somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto.

Tale importo va corrisposto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, alla data di insediamento del Commissario ad acta, per effetto del quale l’amministrazione sostituita perde il potere di eseguire il giudicato (TAR Roma n. 5621/2017, TAR Trento n. 202/2018, TAR Napoli n. 298/2019). Il Collegio ordina quindi l’esecuzione nel termine di trenta giorni e nomina, per il caso di persistente inottemperanza, un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, con distrazione in favore del difensore e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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