Revoca dei contributi ZFU Genova: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Liguria n. 1192 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici riconosciuti direttamente dalla legge, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei presupposti, senza alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione. La circostanza che l’Amministrazione intervenga con un provvedimento di revoca di secondo grado non muta i connotati della situazione giuridica originaria, né consente di radicare la giurisdizione amministrativa. Diversamente opinando, la stessa Amministrazione potrebbe determinare il giudice competente a seconda che neghi in prima istanza il beneficio o lo revochi successivamente, in contrasto con il principio del giudice naturale individuato dalla legge. Quando il beneficio consegue a una procedura a sportello, con presupposti definiti dalla normativa, l’ammissione è rigorosamente vincolata.

Il Fatto

La ricorrente, società attiva nella preparazione e vendita al dettaglio di generi alimentari con più punti vendita in Genova, aveva avviato nel 2018 una nuova unità operativa in una via ricompresa nella zona franca urbana istituita dal d.l. 28 settembre 2018, n. 109 dopo il crollo del viadotto Polcevera. Nel 2019 aveva presentato domanda di accesso alle agevolazioni, rappresentando l’apertura della nuova sede, e il Ministero l’aveva ammessa con decreto direttoriale del 17 luglio 2019, riconoscendo un importo poi utilizzato nella misura di euro 49.573,28.

A seguito di controlli d’ufficio, il Ministero ha contestato che la società fosse già presente nella zona franca dal 2013 con altre unità locali, così escludendo l’esonero dalla prova del calo di fatturato previsto dal paragrafo 5.9 della circolare ministeriale del 7 marzo 2019. Con decreto n. 1259 del 17 dicembre 2024 ha disposto la revoca totale delle agevolazioni e la restituzione dell’importo, con interessi maggiorati. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, che ha sospeso l’efficacia dell’atto e, all’udienza pubblica, ha sollevato d’ufficio la questione del possibile difetto di giurisdizione, concedendo termine per memorie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il costante indirizzo per cui, in materia di contributi pubblici, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e all’Amministrazione resta solo la verifica dei presupposti, senza margini di discrezionalità (Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 19160 del 2023; ord. n. 19966 del 2023).

Nel caso concreto tali caratteristiche ricorrono: l’art. 8 del d.l. n. 109 del 2018 prevede direttamente le esenzioni, mentre la circolare attuativa si limita a dettagliare requisiti e modalità di accesso. Le agevolazioni sono attribuite mediante una classica procedura a sportello, con presupposti legati alla collocazione topografica dell’attività e al momento dell’apertura, definiti in modo netto. L’ammissione si risolve quindi in un’attività rigorosamente vincolata.

Non convince la tesi della ricorrente secondo cui gli esoneri dalla prova del calo di fatturato sarebbero stati introdotti solo dalla circolare. È fisiologico che fonti secondarie dettaglino profili procedimentali, senza intaccare i presupposti del beneficio. Del resto, la circolare esplicita un’indicazione già ricavabile dalla legge: prevedere il calo di fatturato per attività di nuova costituzione si tradurrebbe in un’interpretazione abrogante della disposizione.

L’esercizio di un potere di secondo grado non muta la natura della situazione giuridica vantata. Il Collegio richiama le pronunce della Corte regolatrice della giurisdizione secondo cui la controversia sulla revoca di un contributo spetta al giudice ordinario quando l’intervento dell’Amministrazione si esaurisce nella verifica della mancata ricorrenza di condizioni predeterminate (Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 146 del 2023; Cass. civ., Sez. I, n. 4639 del 2024; Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 22201 del 2025).

La soluzione è confermata da ragioni sistematiche: ammettere il contrario significherebbe consentire all’Amministrazione di scegliere il giudice competente a seconda del momento dell’intervento, in violazione del giudice naturale (Cons. Stato, Sez. II, n. 3240 del 2021). Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con riassunzione davanti al giudice ordinario nei termini di legge; spese compensate in ragione della definizione in rito su questione sollevata d’ufficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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