Il silenzio assenso sul condono edilizio richiede l’ultimazione dell’opera (C.G.A.R.S. n. 205 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio, il silenzio assenso non si perfeziona per il solo inutile decorso del termine fissato per la pronuncia dell’amministrazione, né per l’adempimento degli oneri documentali ed economici. È necessario che la domanda sia conforme al modello legale e che ricorrano tutti i presupposti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, tra cui, sul piano oggettivo, l’ultimazione dell’opera abusiva entro il termine previsto. Il titolo abilitativo tacito può quindi formarsi soltanto ove la domanda comprovi la sussistenza di tutte le condizioni per il suo accoglimento. In mancanza, il diniego opposto dall’amministrazione non costituisce annullamento in autotutela e l’affidamento del privato non è configurabile.
Il Fatto
I ricorrenti hanno presentato nel dicembre 2004 una domanda di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, per una costruzione a uso abitativo con annesso box, realizzata nel territorio di un Comune siciliano. Contestualmente hanno versato l’oblazione e l’anticipo degli oneri. Dopo anni di silenzio, l’amministrazione ha richiesto integrazioni documentali, prontamente prodotte nel 2008. Nel 2011 è stato notificato il diniego dirigenziale, fondato su un parere tecnico che rilevava l’inesistenza del fabbricato nelle riprese aeree del 25 agosto 2003.
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso. Gli interessati hanno appellato, sostenendo la formazione del silenzio assenso e la carenza di motivazione dell’atto, qualificato come annullamento in autotutela privo di ponderazione dell’interesse privato. Il Comune ha resistito e proposto appello incidentale avverso la qualificazione del diniego come atto di autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la sentenza di primo grado con motivazione integrata. Il punto dirimente è che gli appellanti muovono dal falso presupposto della formazione del silenzio assenso: non confutano l’accertamento tecnico sull’inesistenza del fabbricato alla data del 25 agosto 2003, ma insistono su un asserito difetto di motivazione.
Il C.G.A.R.S. richiama il proprio orientamento (C.G.A.R.S. n. 452 del 2024) e l’indirizzo del Cons. Stato n. 5742 del 2023: ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1985, il silenzio assenso in materia di condono non si forma per il solo decorso del termine, ma esige la prova di tutti i requisiti di ammissibilità, tra cui l’ultimazione dell’opera entro il termine. Il titolo tacito può formarsi solo se la domanda è conforme al modello legale.
Ne deriva che il condono non può essersi perfezionato per via silenziosa, trovando ostacolo nella mancata ultimazione del fabbricato entro il termine. Caduta la premessa del silenzio assenso, viene meno anche la qualificazione del diniego come atto di autotutela e la conseguente esigenza di una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico.
Le censure sull’affidamento e sul tempo trascorso sono respinte in base ai principi dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2017: la non veritiera prospettazione delle circostanze poste a fondamento dell’atto favorevole non consente di configurare un affidamento legittimo, e l’onere motivazionale è soddisfatto con il richiamo alla prospettazione non veritiera di parte.
L’appello principale è dunque respinto; l’appello incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori, sono poste a carico degli appellanti, senza liquidazione diretta ai procuratori.
Nota della Redazione
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