Silenzio sull’accesso agli atti e obbligo di esibizione della documentazione richiesta (TAR Sicilia n. 1157 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti, protratto oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25 della legge n. 241/1990, integra un silenzio-rifiuto illegittimo, annullabile dal giudice amministrativo. L’accoglimento presuppone la dimostrazione, da parte del richiedente, di un interesse diretto, attuale e concreto alla conoscenza della documentazione, funzionale alla tutela di una posizione giuridica soggettiva. Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice dichiara l’obbligo dell’amministrazione di consentire l’accesso e ordina l’esibizione e la consegna dei documenti entro un termine assegnato.
Il Fatto
Il ricorrente si era immatricolato al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso un’università privata, allegando alla domanda l’istanza di riconoscimento dei crediti formativi maturati presso altri atenei. La competente Commissione didattica aveva trasmesso la scheda di convalida dei C.F.U., dalla quale emergeva il riconoscimento solo parziale degli esami sostenuti presso un ateneo italiano e il mancato riconoscimento di quelli conseguiti presso un’università estera.
Preso atto del parziale riconoscimento, il ricorrente ha chiesto con istanza di accesso trasmessa a mezzo PEC l’esibizione e il rilascio di copia del verbale di valutazione della determinazione del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi. L’istanza è rimasta priva di riscontro oltre il termine di legge. Il ricorrente ha quindi impugnato il silenzio diniego formatosi, deducendo violazione di legge, eccesso di potere, carenza di motivazione e violazione del principio di correttezza e buona fede. L’università, regolarmente intimata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha incentrato la decisione sul dato temporale e su quello sostanziale. Sul primo versante, dalla trasmissione a mezzo PEC della formale istanza di accesso era decorso il termine di trenta giorni di cui all’art. 25 della legge n. 241/1990 senza che l’amministrazione intimata avesse trasmesso copia della documentazione richiesta. Il silenzio-rifiuto si era dunque perfezionato.
Sul secondo versante, il Tribunale ha verificato la sussistenza della legittimazione e dell’interesse. Il ricorrente ha dimostrato di avere un interesse diretto, attuale e concreto a prendere visione di quanto richiesto, al fine di conoscere le ragioni del mancato riconoscimento di alcuni dei crediti conseguiti presso altri atenei. L’accesso è stato quindi qualificato come strumentale alla tutela della posizione giuridica soggettiva del richiedente.
Su queste premesse il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto, con il consequenziale annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza del 4 ottobre 2024. Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di consentire l’accesso ai documenti richiesti.
Il dispositivo ha dato concreta attuazione a tale obbligo: ha dichiarato il diritto del ricorrente di accedere ai documenti e ha ordinato all’università l’esibizione e la consegna della documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in misura fissa, oltre accessori e refusione del contributo unificato ove versato. La sentenza è stata posta in esecuzione dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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