Punteggio giovane agricoltore e prelazione agraria davanti al giudice ordinario (TAR Lombardia n. 310 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella gara ad evidenza pubblica per la conduzione di terreni agricoli comunali, l’attribuzione del punteggio premiale per la qualifica di giovane agricoltore va operata dalla Commissione esclusivamente in base ai requisiti previsti dalla lex specialis, che costituisce autovincolo per la stazione appaltante. La nozione eurounitaria di giovane agricoltore, elaborata per l’erogazione degli aiuti della PAC, non è invocabile per analogia quando l’oggetto della procedura sia la concessione in conduzione di beni agricoli e non l’accesso a finanziamenti comunitari. La contestazione relativa alla sussistenza e all’esercizio del diritto di prelazione agraria spetta al giudice ordinario, anche quando sia introdotta mediante impugnazione dell’aggiudicazione, perché la prelazione legale è diritto soggettivo non degradabile da provvedimenti amministrativi.

Il Fatto

Il Comune di Caravaggio indice una gara per la conduzione di terreni agricoli di proprietà, articolata in sette lotti. La ricorrente partecipa al lotto n. 2 e si colloca al secondo posto con 62 punti, mentre l’aggiudicazione va alla controinteressata con 62,12 punti. La ricorrente segnala al Comune la mancata attribuzione dei 10 punti previsti dal criterio C.3 per la qualifica di giovane agricoltore e chiede la rivalutazione dei punteggi.

Il Comune riconvoca la Commissione, che con verbale del 24.01.2022 assegna i 10 punti sia alla ricorrente sia all’aggiudicataria, confermando l’aggiudicazione. La ricorrente impugna tale verbale davanti al TAR, dolendosi anche dell’esercizio del diritto di prelazione formalizzato in favore delle aziende già conduttrici dei fondi. Il Comune e la controinteressata non si costituiscono.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina la censura sull’attribuzione del punteggio premiale muovendo dal testo della lex specialis. La tabella dei criteri di aggiudicazione subordina i 10 punti, per i titolari di impresa collettiva, al requisito anagrafico di almeno metà più uno dei titolari tra i 18 e i 40 anni e al possesso dell’attestato di qualifica IAP. Nessun requisito di insediamento quinquennale compare negli atti di gara.

La Commissione, applicando i soli requisiti scritti nella lex specialis, ha quindi correttamente riconosciuto il punteggio a entrambe le concorrenti. I criteri di gara vincolano la stazione appaltante a garanzia della trasparenza e della par condicio. Il motivo è respinto.

Il Tribunale esclude poi che il Comune fosse tenuto a recepire la nozione di giovane agricoltore dell’art. 50, par. 2, Reg. CE n. 1307/2013. La ricorrente non ha impugnato la lex specialis né ha dedotto un’illegittimità derivata dell’aggiudicazione. Quella definizione, inoltre, opera “ai fini del presente capo” e presuppone la presentazione di una domanda di pagamento nell’ambito della PAC, evenienza non equiparabile alla presentazione di un’offerta in una gara per la conduzione di fondi. Il regolamento risulta peraltro abrogato dal Regolamento n. 2021/2115/UE.

È infondata anche la censura di difetto di motivazione: il verbale richiama il criterio C.3 e dà atto della sussistenza, per entrambe le concorrenti, del requisito anagrafico e della qualifica IAP, unici requisiti richiesti dagli atti.

Sul diritto di prelazione agraria il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione, richiamando Cass., sez. un., ord. n. 2753/2023. La prelazione legale è diritto soggettivo potestativo, non affievolibile dall’azione amministrativa. Poiché il petitum sostanziale investe la legittimità dell’esercizio della prelazione da parte delle aziende conduttrici, la cognizione spetta al giudice ordinario. Il ricorso è in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile, con nulla sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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