Riconoscimento titolo estero e obbligo di rivalutare l’adeverinta sopravvenuta (Cons. Stato n. 5905 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del riconoscimento, in Italia, di un titolo di specializzazione abilitante conseguito in un altro Stato membro, il Ministero non può fondare il rigetto sulla sola mancanza dell’adeverință, ossia del certificato ministeriale recante l’attestazione di abilitazione all’insegnamento. La mancanza dei documenti richiesti dall’art. 13 della direttiva 2005/36/CE non è automaticamente ostativa, dovendosi valutare in concreto il livello di competenza professionale acquisito. Il giudice amministrativo, ove l’interessato produca in giudizio l’adeverință sopravvenuta, conferma la sentenza che impone all’Amministrazione di rideterminarsi, senza che rilevi il principio, pure affermato, secondo cui il titolo estero non può ricevere nello Stato ospitante un valore superiore a quello riconosciutogli nello Stato di origine.

Il Fatto

Un docente ha chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento, in Italia, del titolo di specializzazione abilitante conseguito in Romania, ai fini dell’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado in una determinata classe di concorso. Il Ministero ha respinto l’istanza con provvedimento del 16.04.2024.

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo che l’Amministrazione non potesse pretendere l’adeverință e che la stessa, ove prodotta, attestasse la qualifica professionale dell’istante, quale conseguenza automatica del riconoscimento dei Nivel conseguiti. Il Ministero ha proposto appello, sostenendo che i soli titoli formativi, in assenza del tirocinio e dell’esame nazionale abilitante, non fondano il riconoscimento. L’appellato ha resistito, richiamando le pronunce dell’Adunanza Plenaria del 2022 sulla necessità di una valutazione in concreto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello, ma corregge la motivazione del primo giudice. Non è condivisibile l’affermazione secondo cui il Ministero non potesse richiedere l’adeverință: il collegio ribadisce i principi già espressi da Cons. Stato Sez. VII n. 2934 del 2026, n. 7765 del 2025, n. 7253, 7254 e 7263 del 2025 e n. 10423 del 2024.

Tale indirizzo è conforme alla giurisprudenza unionale richiamata, secondo cui la libertà di circolazione non impone allo Stato membro ospitante di attribuire a un titolo di formazione rilasciato nello Stato di origine un valore superiore a quello che esso possiede in quest’ultimo.

Il collegio rileva, tuttavia, che nel caso concreto l’adeverință non è stata valutata dall’Amministrazione con il provvedimento impugnato ed è stata depositata in giudizio dalla parte interessata. Ne deriva che il Ministero, in ottemperanza alla sentenza appellata, deve rideterminarsi sul riconoscimento del titolo alla luce della documentazione sopravvenuta.

La sentenza di primo grado è dunque confermata, perché da essa correttamente deriva l’obbligo per l’Amministrazione di procedere alla rivalutazione dell’adeverință e della documentazione successivamente prodotta. L’appello è pertanto respinto.

Le questioni attinenti alla valutazione dell’adeverință, che hanno dato luogo a contrasti giurisprudenziali, giustificano la compensazione delle spese dell’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *