Pregiudiziale penale inapplicabile senza azione penale termini disciplinari da conoscenza del fatto (Cons. Stato n. 3119 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pregiudiziale penale di cui all’art. 1393 cod. ord. mil., nel testo vigente ratione temporis, opera solo se è stata esercitata l’azione penale o se è stata disposta una misura che comporta la sospensione precauzionale obbligatoria dall’impiego. In difetto di tali presupposti l’amministrazione non può attendere l’esito del procedimento penale, ma deve instaurare tempestivamente il procedimento disciplinare. La contestazione degli addebiti va formulata entro sessanta giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, che a loro volta devono essere espletati entro centottanta giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell’autorità competente. Il superamento di tali termini determina la radicale illegittimità degli atti successivi del procedimento, compreso il provvedimento sanzionatorio finale.
Il Fatto
Un brigadiere capo dell’Arma dei carabinieri ha impugnato davanti al TAR Veneto il provvedimento con cui il Ministero della difesa gli ha inflitto la sospensione disciplinare dall’impiego per tre mesi. L’addebito riguardava accessi abusivi ai sistemi informatici del Corpo compiuti tra il 2011 e il 2013, finalizzati a interrogare la banca dati delle forze di polizia e a fornire a un terzo le informazioni ottenute. In via derivata il militare ha contestato anche l’esclusione dal conferimento della qualifica speciale per l’aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2019.
Il procedimento disciplinare era stato avviato dopo la chiusura di quello penale con decreto di archiviazione per intervenuta prescrizione del reato. Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso, escludendo violazioni dei termini e ritenendo congrua la sanzione. Il militare ha proposto appello; il Ministero si è costituito resistendo al gravame.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello sul primo motivo, ritenendolo assorbente per il carattere radicale del vizio dedotto. Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile ai fatti: l’art. 1393 cod. ord. mil., nella versione anteriore alle modifiche del 2015 e del 2016, imponeva di astenersi dal promuovere il procedimento disciplinare, o di sospenderlo, in due sole ipotesi, ossia quando era stata esercitata l’azione penale o quando l’autorità giudiziaria aveva disposto una misura che comportava la sospensione precauzionale obbligatoria dall’impiego.
Nel caso concreto nessuno dei due presupposti ricorreva: le indagini si erano chiuse con un’archiviazione e non era stata adottata alcuna misura cautelare o di prevenzione. L’amministrazione, quindi, non aveva titolo per attendere l’esito del procedimento penale, ma era tenuta a instaurare senza indugio quello disciplinare.
La Corte individua poi la regola temporale applicabile: ai sensi dell’art. 1392, comma 2, cod. ord. mil. la contestazione degli addebiti deve intervenire entro sessanta giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, i quali vanno espletati entro centottanta giorni dalla conoscenza del fatto, secondo l’art. 1041, comma 1, lettera s), numero 6), d.P.R. n. 90/2010.
Quanto alla decorrenza, il Collegio valorizza un dato documentale preciso: l’Arma era a conoscenza della condotta quantomeno dal 15 maggio 2014, quando il Comandante del Reparto operativo aveva informato la Procura della Repubblica degli accessi effettuati dal militare. Ne deriva che, alla data della contestazione, il 9 gennaio 2020, entrambi i termini erano ormai decorsi.
Il superamento dei termini rende illegittimi gli atti successivi del procedimento, incluso il provvedimento finale. Il Consiglio di Stato riforma quindi la sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla la sanzione, gli atti del procedimento e il provvedimento di esclusione dalla qualifica speciale. Il Ministero è condannato alle spese di lite di entrambi i gradi.
Nota della Redazione
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