Divieto di detenzione armi: obbligo di autonoma valutazione delle denunce archiviate (TAR Lombardia n. 311 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di divieto di detenzione di armi, la pubblica amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare gli elementi rilevanti ai fini del giudizio di affidabilità, potendo prescindere dall’accertamento della commissione di un reato e dall’esito assolutorio o di archiviazione dei procedimenti penali. Tuttavia, ove si tratti di denunce o segnalazioni dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’amministrazione non può richiamarle acriticamente né trarre dalle stesse un automatico giudizio negativo. Essa deve operare un’autonoma valutazione dei fatti, menzionando quelli contestati e fornendone una valutazione rispetto all’esito penale, al fine di una prognosi attuale e concreta di pericolosità sociale. Il provvedimento che si limiti a elencare i precedenti senza motivare sui fatti è affetto da difetto di motivazione e di istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato al Prefetto di Brescia istanza di revoca del provvedimento con cui era stato disposto il divieto di detenzione armi. L’amministrazione ha respinto l’istanza, richiamando una nota del Comando Carabinieri di Brescia di segnalazione di precedenti deferimenti a carico dell’interessato.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, chiedendone l’annullamento previa sospensione. La Sezione ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 259/2021; la causa è giunta alla decisione all’udienza pubblica del 17 gennaio 2024. Il ricorso è affidato alla violazione di legge e all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal riconoscimento dell’ampia discrezionalità della pubblica amministrazione nella individuazione e valutazione degli elementi rilevanti per il giudizio di affidabilità del soggetto. In questa materia, chiarisce il Tribunale, non è necessario l’accertamento della commissione di un reato.
Il perimetro di tale potere incontra però un limite procedurale. Richiamando la giurisprudenza di Tar Campania – Napoli, sent. n. 4502/2019, la sentenza afferma che, di fronte a denunce penali o segnalazioni dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’amministrazione deve compiere un’autonoma valutazione dei fatti per giungere a un giudizio sulla loro verità storica o verosimiglianza e sulla loro incidenza in funzione di una prognosi attuale e concreta di pericolosità sociale.
Con riferimento al giudizio di inaffidabilità ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., il Tribunale distingue i due piani. Se è vero che l’amministrazione può prescindere dall’accertamento dei reati e dall’esito assolutorio o di archiviazione, è altrettanto vero che in tali casi non può limitarsi a richiamare le originarie denunce o segnalazioni prive di condanna, senza indicare i fatti contestati e senza fornirne una valutazione autonoma ai fini del giudizio preventivo e cautelare di tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica.
Nel caso concreto la motivazione del provvedimento impugnato si limita a elencare i precedenti. Accanto a una condanna risalente al 2003 per violazione delle norme in materia di obiezione di coscienza (art. 14, comma 2, legge n. 230/1998), sono richiamati procedimenti penali per fattispecie rilevanti per l’ordine pubblico — minaccia, ingiuria, lesioni, incendio — con esito di archiviazione, senza chiara specificazione dei relativi motivi.
Nessuna istruttoria risulta svolta sui fatti contestati, non menzionati nella motivazione né valutati autonomamente rispetto all’archiviazione penale. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti di cui in motivazione, ai fini di un riesame dell’istanza, fermo restando il potere della Prefettura di adottare, all’esito di una completa istruttoria, i provvedimenti ritenuti più opportuni. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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