Consigliere comunale cessato dalla carica e sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (TAR Lombardia n. 3059 del 06.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le condizioni dell’azione, e segnatamente la legittimazione e l’interesse a ricorrere, devono sussistere al momento della proposizione dell’impugnazione e permanere sino all’esito del giudizio. Il consigliere comunale che impugni gli atti di approvazione del Piano di Governo del Territorio deducendo la lesione delle proprie prerogative di partecipazione e di voto è titolare di una posizione qualificata unicamente finché riveste la carica. La cessazione dalla carica nel corso del giudizio, per scadenza del mandato o per dimissioni, e la mancata rielezione o surroga determinano la sopravvenuta carenza di interesse, non essendo più attuale la lesione dello ius ad officium. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Il Fatto

Quattro consiglieri comunali del Comune di Milano hanno impugnato la delibera con cui il Consiglio comunale, nella seduta del 14 ottobre 2019, ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni e gli atti definitivi del Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 13 della L.R. Lombardia n. 12/2005. Hanno impugnato anche gli avvisi di convocazione, i verbali delle sedute del 2, 7, 8, 9, 10 e 14 ottobre 2019, la proposta di metodo per la discussione e votazione sulle controdeduzioni e i verbali della Conferenza dei Capigruppo sul contingentamento dei lavori.

I ricorrenti si sono dichiarati legittimati in quanto lesi nelle prerogative di consiglieri comunali, per la compressione dei tempi dei lavori e per la mancanza della documentazione necessaria a formare consapevolmente la volontà di voto. Il Comune si è costituito eccependo l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare l’improcedibilità del ricorso. Tutti i ricorrenti sono cessati dalla carica nel 2021: tre al termine naturale del mandato, uno per dimissioni rassegnate l’11 gennaio 2021. All’esito delle elezioni amministrative del 2021 nessuno risulta eletto, né successivamente subentrato per surroga a consiglieri dimissionari.

Il Tribunale richiama il proprio orientamento, in linea con la giurisprudenza costante, secondo cui le condizioni dell’azione devono sussistere al tempo della presentazione dell’impugnazione e permanere sino all’esito del giudizio. Nel caso concreto i ricorrenti hanno modificato, nel corso del giudizio, la situazione fattuale e giuridica cui erano correlati il loro interesse e la loro legittimazione ad agire.

La perdita della qualifica di consigliere comunale successivamente alla proposizione del ricorso esclude che i ricorrenti siano portatori di un concreto ed attuale interesse alla decisione di merito e della legittimazione ad agire. Sono venute meno le prerogative legate alla carica ricoperta, con conseguente insussistenza di un’attuale lesione dello ius ad officium, di cui gli stessi non sono più titolari.

Il Collegio richiama sul punto il proprio precedente — TAR Lombardia, 30.09.2020 n. 1731 — e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *