Medaglia mauriziana: la nota negativa in carriera osta anche se risalente (TAR Emilia-Romagna n. 318 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare presuppone, secondo la Direttiva ministeriale applicativa, note di qualifica positive riferite a tutto l’arco della carriera prestata, e non soltanto agli ultimi venti anni di servizio effettivo. Il requisito del comportamento altamente meritevole si articola in due condizioni concorrenti: note positive per l’intera carriera e, nel solo ultimo ventennio, giudizi non inferiori a “superiore alla media”. Ne consegue che una scheda valutativa con giudizio finale “inferiore alla media”, anche se collocata a oltre venti anni dalla domanda, osta alla concessione dell’onorificenza. Sono irrilevanti sia l’unicità dell’episodio negativo sia i pareri favorevoli della catena di comando.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, ha chiesto al Ministero della Difesa la concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare. L’Amministrazione ha respinto l’istanza rilevando che dalla documentazione caratteristica emergeva una scheda valutativa con giudizio finale “inferiore alla media”, tale da escludere uno dei requisiti previsti dall’art. 6 delle Regie Magistrali Patenti del 19.7.1839.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Emilia-Romagna, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che la disciplina di settore, la direttiva interforze e le FAQ ministeriali imporrebbero di valutare solo gli ultimi venti anni di servizio effettivo e che l’unica flessione di rendimento, risalente a oltre trentadue anni prima, non potrebbe incidere sulla meritevolezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: gli artt. 1459, 1460 e 1461 del D.Lgs. n. 66 del 2010 e gli artt. 838 e 839 del d.P.R. n. 90 del 2010 disciplinano l’istituzione, il computo degli anni e le caratteristiche dell’onorificenza. La Direttiva ministeriale, Edizione 2016, approvata il 13.10.2016, subordina la concessione a cinquanta anni di servizio utile e a un comportamento altamente meritevole, richiedendo note di qualifica positive per tutto l’arco della carriera e, per gli ultimi venti anni, giudizi non inferiori a “superiore alla media”.

Il Tribunale recepisce integralmente le coordinate ermeneutiche del parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 842 del 2023. Secondo tale indirizzo, il richiamo a “tutto l’arco della carriera prestata” esclude che gli ultimi venti anni costituiscano l’oggetto esclusivo della valutazione. La Direttiva esige la piena positività delle note per l’intero servizio e solo nell’ultimo periodo un livello di merito più elevato.

La ratio dell’istituto conferma questa lettura: l’onorificenza premia non la mera durata del servizio, ma la sua elevata qualità. Lo confermano le originarie Regie Magistrali Patenti, che parlavano di “merito militare altamente commendevole”, e lo stesso art. 1459 del COM, che richiama un servizio “meritevole” riferito a tutti i dieci lustri di carriera.

Nel caso concreto il provvedimento di diniego è legittimo. La scheda valutativa negativa, collocata nel periodo 21.6.1988 – 27.5.1989, non è contestata nel suo contenuto. Il Collegio ritiene irrilevante sia l’unicità del calo di rendimento, risalente a oltre trentadue anni, sia il richiamo ai pareri favorevoli della catena di comando: una nota non positiva esclude un presupposto indefettibile dell’onorificenza. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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