Obbligo vaccinale e sospensione del dipendente in aspettativa per malattia (TAR Marche n. 246 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4-ter d.l. n. 44/2021, convertito dalla legge n. 76/2021, si àncora al dato astratto e generale dell’appartenenza del lavoratore alla categoria individuata dalla norma, e non al concreto e attuale svolgimento del servizio. Ne consegue che la sospensione dal servizio per inadempimento opera anche nei confronti del dipendente che, al momento dell’adozione del provvedimento, fruisca di congedo o di aspettativa per malattia, essendo la transitorietà dell’inabilità irrilevante e dovendosi presidiare l’effettività dell’obbligo contro condotte elusive. La misura non viola il principio di proporzionalità, per la sua temporaneità, l’assenza di conseguenze disciplinari e la conservazione del posto. In applicazione del principio di corrispettività, al lavoratore sospeso non spettano retribuzione, contributi né assegno alimentare, di natura assistenziale, escluso dalla stessa disposizione.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al comparto sicurezza, veniva sospeso dal servizio con decorrenza oscurata nel testo, in applicazione dell’art. 4-ter d.l. n. 44/2021, per inosservanza dell’obbligo vaccinale. La sospensione comportava la perdita della retribuzione e degli altri emolumenti, oltre che dei benefici previdenziali e di carriera.
Il provvedimento veniva poi revocato con atto del 7 marzo 2022, con effetto dal giorno precedente, perché nelle more il ricorrente contraeva l’infezione da SARS-CoV-2 e risultava guarito, condizione assimilata alla prima somministrazione. La controversia resta dunque delimitata al periodo 4 gennaio – 6 marzo 2022. Il ricorrente impugnava la sospensione e gli atti presupposti, chiedendo anche il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconduce le articolate censure a due nuclei: da un lato la pretesa inapplicabilità dell’obbligo a chi, assente per altre infermità temporanee in aspettativa ex art. 68 d.P.R. n. 3/1957, non era tenuto a svolgere prestazioni; dall’altro l’illegittimità costituzionale dell’obbligo per contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 36 Cost., con particolare riguardo al mancato riconoscimento dell’assegno alimentare.
Sul primo punto il Tribunale ritiene consolidato l’orientamento secondo cui l’obbligo e la correlata sospensione si applicano a tutti i lavoratori delle classi individuate dall’art. 4-ter, ancorché fruiscano di congedi ordinari o straordinari. La legge individua quale unica causa di esonero le certificate ragioni di salute ostative all’inoculazione, richiamando l’art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021. La prescrizione non è legata al concreto svolgimento del servizio, ma all’appartenenza alla categoria, sia per la transitorietà dell’inabilità sia per l’esigenza di arginare condotte elusive, come affermato dal Cons. Stato, Sez. III, n. 8329 del 2023.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto, tra cui TAR Lombardia n. 284 del 2024, TAR Liguria n. 856 del 2023, TAR Puglia n. 1114 del 2022 e TAR Molise n. 23 del 2022, sottolineando come la ratio delle norme non sia solo quella di prevenire il contagio sul luogo di lavoro, ma di assicurare la copertura vaccinale di interi comparti, secondo quanto chiarito dalla Corte cost. n. 185 e n. 186 del 2023. Irrilevante resta quindi lo stato di malattia del ricorrente.
Sul secondo nucleo, il Tribunale rileva che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 14 e n. 15 del 2023, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità qui riproposte, sicché non sussistono ragioni per sollevarle nuovamente. La sospensione è legittima e proporzionata, in ragione della temporaneità, dell’assenza di conseguenze disciplinari e della conservazione del posto, in sintonia con l’obbligo di sicurezza degli artt. 2087 cod. civ. e 18 d.lgs. n. 81/2008. Per il principio di corrispettività non spettano stipendio né contributi, ed è escluso l’assegno alimentare, la cui mancata previsione è stata ritenuta costituzionalmente legittima perché l’impossibilità della prestazione deriva da scelta unilaterale del dipendente, in ogni momento rivedibile.
L’infondatezza della domanda impugnatoria esclude i profili risarcitori. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative e in considerazione dell’evoluzione del quadro giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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