Sedute consiliari in videoconferenza senza obbligo di notifica dei criteri (TAR Sicilia n. 3198 del 30.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sedute degli organi collegiali comunali durante l’emergenza sanitaria, l’art. 73 del D.L. n. 18/2020 consente lo svolgimento in videoconferenza anche agli enti che non abbiano adottato un’apposita regolamentazione, rimettendo al Presidente del Consiglio (o al Sindaco) il compito di fissare i criteri di trasparenza e tracciabilità. La mancata previa notifica formale del provvedimento che fissa tali criteri non determina di per sé l’illegittimità delle deliberazioni adottate in seduta telematica, se i criteri sono puntualizzati all’inizio della seduta e i ricorrenti non allegano né dimostrano che in concreto siano stati violati. Va privilegiata una lettura non eccessivamente formalistica delle disposizioni emergenziali, in funzione del buon andamento e della continuità dell’azione amministrativa. Lo svolgimento da remoto, disposto per far fronte a un accertato rischio di contagio, costituisce bilanciamento non irragionevole tra tutela della salute e continuità amministrativa, salva la verifica dell’effettivo pregiudizio alle prerogative del munus elettivo.
Il Fatto
I ricorrenti, componenti del Consiglio Comunale di un ente locale, impugnano due delibere consiliari approvate nella seduta del 29 dicembre 2020, aventi ad oggetto il piano economico finanziario TARI e la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche. La seduta era stata convocata per il 28 dicembre 2020; in mancanza del numero legale, dopo un differimento di un’ora, era stata rinviata al giorno seguente.
A fronte dell’accertata positività al Covid-19 di un consigliere e di una raccomandazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale, il Vicepresidente comunicava che la seduta si sarebbe svolta online. Secondo i ricorrenti la comunicazione sarebbe giunta solo ad alcuni di essi e dopo l’orario fissato, cosicché appresero delle modalità soltanto recandosi in aula. Assente la minoranza, le proposte furono approvate. Respinta la richiesta di nuova convocazione in presenza, i consiglieri propongono ricorso per l’annullamento, deducendo la violazione dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 e delle norme statutarie e regolamentari interne.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di interesse, essendo il ricorso infondato nel merito. La disposizione emergenziale, nel consentire le sedute in videoconferenza agli enti che non abbiano regolamentato tali modalità, rimette al Presidente del Consiglio o al Sindaco la fissazione dei criteri di trasparenza e tracciabilità, purché siano individuati sistemi di identificazione certa dei partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento e l’adeguata pubblicità.
La tesi dei ricorrenti — secondo cui l’atto di regolamentazione avrebbe dovuto essere previamente notificato ai consiglieri, agli assessori e al segretario — non è condivisa. Il Collegio legge la normativa alla luce del contesto emergenziale, in cui l’obiettivo di contenere il contagio deve coniugarsi con quello di impedire la paralisi delle funzioni amministrative, nel rispetto del principio di buon andamento. Se, dopo la convocazione, emergono circostanze che rendono necessario spostare la seduta in un’aula virtuale, il Presidente può ricorrere alla videoconferenza senza che osti l’omessa previa notifica del provvedimento, potendo i criteri essere puntualizzati all’inizio della seduta.
La lettura formalistica è dunque respinta: la mancata notifica non può ex se scalfire la legittimità delle deliberazioni ove i ricorrenti non abbiano allegato né dimostrato che in concreto lo svolgimento sia avvenuto in violazione dei canoni di tracciabilità e trasparenza. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la disciplina fissa quale unico limite l’individuazione preventiva delle condizioni della seduta, senza imporre l’adozione di un apposito regolamento, ed è coerente con la possibilità per il Presidente di stabilire modalità in modo tempestivo e celere (T.A.R. Napoli, sez. I, 27 aprile 2021, n. 2747).
Lo svolgimento da remoto ha comportato deroghe alle norme statutarie e regolamentari interne rese necessarie dall’esigenza di assicurare la continuità dell’azione amministrativa. Pur non sussistendo un obbligo di attivare la modalità telematica, la scelta appare ampiamente giustificata dalla raccomandazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale, in un territorio caratterizzato da forte diffusione del contagio, e costituisce bilanciamento non irragionevole tra salute e continuità amministrativa. Il Comune ha fatto buon governo degli strumenti disponibili, tanto più che i ricorrenti erano stati resi edotti dello svolgimento da remoto con i mezzi e l’anticipo consentiti dalle circostanze, senza effettivo pregiudizio al munus elettivo. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese in solido a carico dei ricorrenti.
Nota della Redazione
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