Natura espropriativa dei vincoli a verde attrezzato e parcheggi (TAR Sicilia n. 3197 del 30.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
I vincoli di destinazione urbanistica a verde pubblico attrezzato e a parcheggi, che le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. rendono attuabili dal privato solo mediante concessione di costruzione e gestione o apposita convenzione pubblicistica, hanno natura espropriativa e non meramente conformativa. Essi rientrano tra le opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all’art. 9, primo comma, d.P.R. n. 327/2001 e soggiacciono al termine di efficacia quinquennale. La qualificazione conformativa è possibile solo quando l’intervento privato o promiscuo sia realizzabile in regime di economia di mercato, senza subordinazione a strumenti pubblicistici. Ove il vincolo sia scaduto, l’Amministrazione ha l’obbligo di rideterminarsi sull’istanza di nuova destinazione urbanistica.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un terreno in Comune di Barcellona Pozzo di Gotto individuato al foglio 29, assumeva che le destinazioni impresse dal P.R.G. approvato nel 2007 — strada, verde pubblico attrezzato a parco (zona FV) e parcheggio — integrassero vincoli di natura espropriativa, decaduti per decorso del termine quinquennale ex art. 9 d.P.R. n. 327/2001. Chiedeva quindi al Comune l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica.

Con nota del 22 luglio 2020 il Dirigente rigettava l’istanza, qualificando i vincoli come meramente conformativi, sul presupposto che l’art. 85 delle N.T.A. consentisse l’intervento diretto del privato. La ricorrente impugnava tale nota davanti al TAR Sicilia, contestando che nel sistema delle attrezzature pubbliche l’iniziativa privata non opera in libero mercato, ma solo previa convenzione con il Comune.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto preso atto della rinuncia parziale depositata dalla ricorrente, limitata al vincolo di previsione di viabilità, dopo che il Comune aveva chiarito che alcune particelle ricadevano su via pubblica già esistente. La controversia si è quindi concentrata sulla destinazione a verde attrezzato e a parcheggio.

Il Tribunale ha richiamato la propria sentenza n. 988/2023 che, componendo il contrasto giurisprudenziale, aveva condiviso le conclusioni del C.G.A.R.S. n. 22/2020, resa sul medesimo P.R.G. del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Da essa si evince che l’art. 85 delle N.T.A. ammette l’intervento del privato solo tramite strumento concessorio o convenzione pubblicistica, volta a garantire la fruibilità pubblica nel bilanciamento con l’interesse pubblico preminente.

Ne deriva che, non potendo l’iniziativa privata attuarsi in regime di libero mercato, i vincoli in esame costituiscono vere e proprie opere pubbliche ai sensi dell’art. 9, primo comma, d.P.R. n. 327/2001 e vanno qualificati come vincoli preordinati all’espropriazione. Il C.G.A.R.S. aveva del resto esteso il medesimo regime pubblicistico, per effetto degli artt. 92, 98 e 130 delle N.T.A., anche alle aree destinate a parcheggio e a viabilità.

Il Collegio ha escluso il contrasto con Cons. Stato, Sez. IV, n. 1422/2022, che pure aveva ritenuto conformativa la destinazione a verde pubblico: quella decisione opera quando gli interventi siano realizzabili ad iniziativa privata o promiscua in economia di mercato, circostanza che nella specie non ricorre. Le censure sono state pertanto ritenute fondate.

Il ricorso è stato quindi accolto per la parte residua, con annullamento in parte qua del provvedimento impugnato e declaratoria dell’obbligo del Comune di rideterminarsi sull’istanza della ricorrente, salve le ulteriori determinazioni dell’Ente. La particolarità della questione ha giustificato la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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