Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1214 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo per la formazione del docente, previsto dalla Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, costituisce obbligo giuridico di adempimento in capo all’amministrazione. L’esecuzione delle sole spese legali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, non integra ottemperanza al capitale riconosciuto nel giudicato. Il giudice amministrativo, accertata la perdurante inesecuzione, accoglie il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. e nomina il commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti dovuti. La nomina può cadere su un dirigente della stessa amministrazione debitrice, con facoltà di delega e senza corresponsione di compenso, fissando un termine per l’adempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 766/2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli la somma di euro 1.000,00 quale contributo per la formazione del docente mediante accredito sulla Carta Elettronica, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo, secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e dal d.p.c.m. 28 novembre 2016. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, non veniva eseguita.
Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita in giudizio. Nel corso del processo ha provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore dei procuratori che si erano dichiarati antistatari, lasciando ineseguito il capitale.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum riguarda l’esecuzione del giudicato formatosi sul riconoscimento del contributo. Il Collegio rileva che l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria principale non è stato integrato dalla sola liquidazione delle competenze difensive.
La difesa dell’amministrazione ha dichiarato in camera di consiglio di aver sollecitato la struttura competente all’esecuzione integrale, senza però offrire indicazioni utili per una definizione bonaria e sollecita della controversia. Il resistente non ha fornito la prova dell’avvenuto pagamento del capitale dovuto.
Su queste premesse il Collegio applica l’art. 114 cod. proc. amm. e accoglie il ricorso, disponendo l’esecuzione in via sostitutiva della parte non eseguita del giudicato. Nomina commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’ufficio, assegnando il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione amministrativa della decisione.
Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcuna liquidazione di compenso in favore del commissario. Sulle spese del giudizio, la soccombenza sostanziale dell’amministrazione ne giustifica la condanna, liquidata tenendo conto della serialità della causa e con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.