Crediti verso l’ente locale in dissesto: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 2146 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative alla procedura di accertamento e liquidazione dei debiti dell’ente locale dissestato, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, ossia alla natura intrinseca della posizione soggettiva dedotta. L’organo straordinario di liquidazione, nell’insinuare i debiti nella massa passiva, non effettua valutazioni connotate da discrezionalità amministrativa, ma compie accertamenti o, tutt’al più, valutazioni di ordine tecnico, rispetto alle quali si pongono posizioni di pieno diritto. Le controversie concernenti la lesione di diritti di credito nell’ambito di tale procedura rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi degli artt. 252 e ss. del d.lgs. n. 267/2000. La deduzione di vizi procedimentali non è sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa quando la vicenda contenziosa verte in sostanza su posizioni di diritto soggettivo.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e nella qualità di erede del fratello, ha impugnato la deliberazione con cui la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Taormina ha ammesso il credito alla massa passiva per un importo parziale, inferiore a quello richiesto, nonché il presupposto preavviso di accoglimento parziale. Il credito derivava dallo spossessamento di terreni di proprietà del dante causa, oggetto di una procedura ablativa non giunta a conclusione, per la quale era pendente una causa civile davanti al Tribunale di Messina.

A seguito della deliberazione di dissesto finanziario del Comune, il dante causa aveva chiesto la definizione transattiva della causa civile e l’ammissione al passivo del proprio credito. La commissione aveva comunicato l’accoglimento solo parziale e, dopo le osservazioni dell’interessato, aveva confermato la propria determinazione. Il ricorrente ha quindi dedotto violazione delle norme sul dissesto, omissione di valutazione delle osservazioni e difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, assegnando termine per memorie. La parte ha sostenuto che le censure afferivano al proprio interesse legittimo a una corretta procedura di determinazione del debito, con conseguente insistenza per la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, ai fini del riparto, rileva il petitum sostanziale identificato in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico (Cass. civ., Sez. Un., n. 7008 del 2025; Cass. civ., Sez. Un., n. 4413 del 2024; Cass. civ., Sez. Un., n. 9791 del 2023).

Applicando tale criterio, il Collegio ha osservato che il ricorrente ha contestato la misura del riconoscimento del proprio diritto di credito, lamentando un’errata quantificazione della posizione debitoria e l’ammissione al passivo di un importo inferiore a quello dovuto. Pur avendo dedotto vizi del procedimento amministrativo, la vicenda verteva in sostanza su posizioni di diritto soggettivo.

Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con declinatoria di giurisdizione in favore del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.. La Corte ha richiamato sul punto la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2007, che ha affermato il principio della traslatio iudicii, facendo salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Nessuna statuizione sulle spese è stata resa, in ragione della mancata costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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