Missione all’estero e rientro in sede: nessun trattamento economico da trasferimento (TAR Marche n. 319 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rientro in sede del militare inviato in missione all’estero non integra un trasferimento, neppure nella forma del trasferimento “a ritroso”, e non dà diritto al trattamento economico di trasferimento previsto dalla legge n. 100/1987 e dalla legge n. 86/2001. La ratio delle indennità reclamate è quella di sovvenire alle maggiori esigenze derivanti da un trasferimento: difettando tale presupposto, l’ordine di rientro si configura solo come cessazione dell’obbligo di svolgere le ordinarie prestazioni in luogo diverso dalla sede di servizio. L’adesione volontaria a un interpello nazionale, seguita dall’invio in missione, non muta la qualificazione dell’istituto. Il giudice amministrativo può richiamare per relationem i propri precedenti conformi, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., in applicazione del principio di sinteticità di cui all’art. 3 c.p.a..

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale della Guardia di Finanza, era stato inviato in Albania per la missione all’estero c.d. “Bilaterale Interni”, trattenendosi dal mese di aprile 2003 al marzo 2004, quando rientrò in Italia nel reparto di appartenenza per fine periodo. Ritenendo che il rientro comportasse l’attribuzione del trattamento economico di trasferimento ai sensi della legge n. 100/1987 e della legge n. 86/2001, presentava istanza di liquidazione.

L’Amministrazione respingeva la richiesta osservando che il beneficio spetta soltanto al personale inviato in missione d’ufficio, mentre il ricorrente aveva aderito spontaneamente a un interpello nazionale. Da qui il ricorso per l’annullamento del diniego e per l’accertamento del diritto all’utilità economica, con condanna al pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta l’unica e articolata censura, con cui si deduce violazione delle leggi n. 100/1987 e n. 86/2001 ed eccesso di potere per travisamento e falso apprezzamento dei presupposti di fatto. Il ricorrente, pur ammettendo l’adesione spontanea all’invio all’estero, sostiene di aver prestato l’assenso a tempo indeterminato: il rientro a fine missione andrebbe quindi equiparato a un trasferimento d’ufficio “a ritroso”, come ritenuto da alcuni precedenti di primo grado.

La censura è disattesa. Il Collegio rileva che gli orientamenti del giudice amministrativo di primo grado non hanno trovato conferma in Consiglio di Stato, che, a partire dall’analoga missione a Calafat in Romania, ha più volte escluso che il rientro in sede del militare inviato all’estero possa configurarsi come trasferimento “a ritroso” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 ottobre 2008 nn. 5261 e 2560).

Il giudice di appello si è pronunciato anche su casi specificamente analoghi, relativi all’invio e al rientro dalla missione a Durazzo di militari della Guardia di Finanza (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 28 maggio 2012, n. 3162; Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 12 aprile 2021, n. 2954). In applicazione del principio di sinteticità e del rinvio consentito dall’art. 74 c.p.a., il TAR richiama ulteriori pronunce conformi (Consiglio di Stato Sez. IV, 18 novembre 2019, n. 7879; Sez. III, 25 gennaio 2018, n. 517), condividendone le considerazioni.

Il nucleo argomentativo è nella ratio dell’istituto: le indennità reclamate servono a sovvenire alle maggiori esigenze derivanti da un trasferimento. Venuto meno tale elemento, l’ordine di rientro in Italia costituisce soltanto cessazione dell’obbligo di svolgere le ordinarie prestazioni in luogo diverso dalla propria sede di servizio. Il ricorso è pertanto respinto; il Collegio soprassiede sull’eccezione di irricevibilità del Ministero, assorbita dall’infondatezza nel merito. Le spese sono compensate, in ragione del carattere risalente del contenzioso e del superato orientamento giurisprudenziale richiamato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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