Conversione del permesso di soggiorno: il ritardo breve non è decadenza (TAR Lombardia n. 3498 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ritardo nella presentazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno non costituisce, di per sé, causa di decadenza dall’esercizio del diritto, non configurandosi il termine previsto dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 come perentorio secondo la struttura della norma. L’amministrazione non può fondare il rigetto o la revoca del nulla osta unicamente sulla circostanza che l’istanza sia stata proposta dopo la scadenza del titolo precedente. Il lieve superamento del termine può ricevere eccezionale efficacia sanante, tanto più quando il ritardo sia esiguo e l’istante abbia maturato, nel frattempo, elementi di fatto favorevoli, come il positivo percorso formativo e la stabilizzazione del rapporto di lavoro. La revoca fondata su tale sola ragione è dunque illegittima.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, giungeva in Italia con regolare visto di ingresso per motivi di studio e conseguiva un permesso di soggiorno per studio, completando il percorso formativo con il livello C1. Dal mese di ottobre 2022 intraprendeva un rapporto di lavoro come programmatore informatico, poi convertito a tempo indeterminato.
Ottenuto il nulla osta alla conversione del permesso da studio a lavoro subordinato, riceveva l’avviso di avvio del procedimento di revoca, motivato dall’essere l’istanza stata presentata dopo la scadenza del permesso di studio. Il decreto prefettizio disponeva quindi la revoca definitiva del nulla osta. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Lombardia, che in fase cautelare accoglieva l’istanza e sospendeva il provvedimento, fissando l’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. Per l’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, la conversione del permesso per studio in permesso per lavoro presuppone il possesso dei requisiti richiesti e la perdurante efficacia del titolo precedentemente rilasciato. Su tale lettura si era fondata l’amministrazione per negare la conversione.
Il Tribunale non nega tale premessa, ma si ritiene di aderire alla giurisprudenza maggioritaria secondo cui è illegittimo il rigetto dell’istanza di conversione fondato unicamente sulla presentazione successiva alla scadenza del titolo precedente. Il termine non ha natura decadenziale: il ritardo, in sé, non è fatto ostativo.
La Sezione valorizza la modestia del ritardo: la domanda è stata depositata il 27 marzo 2023, a fronte di una scadenza fissata al 25 marzo 2023, giorno di sabato. Il lunedì immediatamente successivo coincide dunque con il primo giorno utile, circostanza che rende il superamento del termine ancora più esiguo.
Richiamando l’indirizzo già espresso in sede cautelare — secondo cui al ritardo può attribuirsi eccezionale efficacia sanante, tanto più quando il lasso di tempo sia veramente ridotto — il Collegio considera rilevanti gli elementi di fatto preesistenti e sopravvenuti: il completamento del percorso formativo e la stabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tali circostanze erano state rappresentate all’amministrazione nelle osservazioni procedurali.
Su queste basi il ricorso è accolto e l’impugnato decreto di revoca del nulla osta viene annullato. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’amministrazione intimata.
Nota della Redazione
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