Cumulo alla rinfusa per i consorzi stabili anche sui requisiti delle consorziate (TAR Lombardia n. 1729 del 08.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei consorzi stabili la sussistenza dei requisiti di capacità richiesti dal bando per l’affidamento di servizi e forniture si valuta verificando l’effettiva esistenza dei requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati esecutrici. L’art. 47, comma 2-bis, d.Lgs. n. 50/2016, introdotto dalla legge n. 55/2019, e l’art. 225, comma 13, d.Lgs. n. 36/2023, norma di interpretazione autentica, ammettono il cumulo alla rinfusa di tutti i requisiti. Non è necessario che la consorziata esecutrice possieda autonomamente i requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti dalla stazione appaltante. La clausola della lex specialis che imponga il possesso del requisito in capo al solo consorzio, ove interpretata in senso contrario, è illegittima.

Il Fatto

Il consorzio ricorrente partecipava alla gara indetta da una società per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione del materiale rotabile ferroviario, articolata in due lotti. La stazione appaltante respingeva il soccorso istruttorio attivato nei confronti del consorzio, rilevando che il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dal bando non era posseduto né dal consorzio né dalle consorziate indicate quali esecutrici, e ne disponeva l’esclusione.

Il consorzio impugnava i provvedimenti di rigetto e, con motivi aggiunti, le successive note di conferma dell’esclusione. Deduceva la violazione dell’art. 47, comma 2-bis, d.Lgs. n. 50/2016 e del punto IV.1.3.2 del Disciplinare di gara, invocando in via subordinata l’illegittimità della clausola della lex specialis ove letta nel senso di escludere il cumulo. La stazione appaltante resisteva sostenendo che il cumulo riguardasse i soli requisiti relativi ad attrezzature, mezzi d’opera e organico medio annuo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella portata applicativa del cumulo alla rinfusa nei consorzi stabili. Il riferimento è all’art. 47, comma 2-bis, d.Lgs. n. 50/2016, aggiunto dall’art. 1, comma 20, lettera i), legge n. 55/2019, secondo cui la sussistenza dei requisiti in capo ai consorzi stabili è valutata a seguito della verifica della loro effettiva esistenza in capo ai singoli consorziati.

Il Tribunale richiama poi l’art. 225, comma 13, d.Lgs. n. 36/2023, che qualifica la disposizione come norma di interpretazione autentica: negli appalti di servizi e forniture la verifica va operata in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara. La norma chiarisce quindi che il perimetro del cumulo non è limitato alle consorziate esecutrici.

Su questa base il Collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale che ammette il cumulo di tutti i requisiti, richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 3332 dell’11.04.2024, Cons. Stato, Sez. V, n. 11106 del 22.12.2023, Cons. Stato, Sez. V, n. 2118 del 04.03.2024 e Cons. Stato, Sez. V, n. 6533 del 04.07.2023. Ne deriva che non è necessario che la consorziata esecutrice possieda autonomamente i requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti dalla stazione appaltante, come affermato anche dal TAR Puglia, Sez. III, n. 715 del 03.05.2023 e dal TAR Sicilia, Catania, Sez. III, n. 1635 del 03.05.2024.

La tesi della stazione appaltante, che circoscriveva il cumulo ai soli mezzi e all’organico, non regge. I ricorsi sono pertanto accolti, con annullamento degli atti impugnati e ammissione della ricorrente alla gara. La novità normativa giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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