Nessun potere del commissario ad acta se il comune non è inerte (Cons. Stato n. 3177 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta nominato dalla sentenza di ottemperanza “in caso di inerzia” dell’amministrazione non acquista alcun potere sostitutivo se l’ente ha tempestivamente adottato il provvedimento ordinato dal giudice. L’inerzia costituisce il presupposto necessario dell’intervento commissariale e va accertata con riferimento all’ordine giudiziale, non all’esecuzione materiale dello stesso. Una volta emanato l’ordine di demolizione nel termine assegnato, il comune adempie al giudicato e prosegue il procedimento secondo le cadenze dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Le determinazioni successive all’acquisizione al patrimonio comunale, comprese quelle sulla destinazione dell’immobile, costituiscono esercizio di un potere autonomo del comune, sindacabile con autonoma impugnazione in primo grado.

Il Fatto

Con la sentenza n. 5620 del 27 giugno 2025 la Sezione accoglieva il ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 2613 del 2024. Assegnava al Comune di Paratico il termine di novanta giorni per disporre la demolizione delle opere realizzate in forza del titolo edilizio annullato, nominando “in caso di inerzia” il Prefetto di Brescia quale commissario ad acta.

Il Comune adottava l’ordine di demolizione il 2 settembre 2025. Accertata l’inottemperanza all’ordine, disponeva l’acquisizione delle opere abusive e delle aree di sedime al patrimonio comunale con provvedimento dell’11 febbraio 2026 e avviava il procedimento per l’eventuale destinazione pubblica del bene. Il Prefetto di Brescia, non insediatosi, chiedeva chiarimenti ai sensi dell’art. 114, comma 7, cod. proc. amm. in ordine al momento di insorgenza e all’estensione del potere commissariale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la sequenza degli atti e ne trae una conseguenza diretta: il Comune ha adempiuto l’obbligo di disporre la demolizione nel termine fissato dalla sentenza n. 5620 del 2025. Non si è dunque verificata l’inerzia che costituisce il presupposto necessario per l’attribuzione dei poteri sostitutivi al commissario ad acta.

Il Prefetto non si è mai insediato e il procedimento di repressione dell’abuso è proseguito presso l’amministrazione comunale secondo le cadenze dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Il Collegio richiama il comma 3, che prevede l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime in caso di mancata demolizione nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, e il comma 4, che individua nell’accertamento dell’inottemperanza il titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione.

Da ciò deriva che la Sezione non deve provvedere sull’istanza di chiarimenti, perché il Prefetto non è mai subentrato alle ordinarie competenze del Comune. Gli aggiornamenti inviati dal Sindaco al Prefetto si collocano, per il Collegio, nell’ottica della leale collaborazione e non valgono a radicare la competenza commissariale.

Quanto alla delibera di Giunta che ha avviato le valutazioni sulla destinazione del bene, il Collegio la ritiene irrilevante rispetto all’adempimento del giudicato. Si tratta di attività procedimentale ancora in corso, espressione di un potere autonomo fondato sul comma 5 dell’art. 31, la cui eventuale illegittimità potrà essere fatta valere con autonoma impugnazione in primo grado. La tesi delle ricorrenti sulla nullità dell’atto resta estranea al perimetro dell’istanza.

La decisione si chiude con il non luogo a provvedere sull’istanza e con la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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