Pergolato su aia in zona vincolata: onere della prova e autorizzazione paesaggistica (TAR Toscana n. 1701 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Grava sul privato l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria del manufatto, secondo il principio della vicinanza della prova: solo l’interessato può fornire elementi rigorosi idonei a radicare la ragionevole certezza dell’epoca di edificazione. Mere dichiarazioni sostitutive e richiami a cartografie non depositate non assolvono l’onere, con la conseguenza che l’Amministrazione può legittimamente irrogare la sanzione demolitoria. Sul piano paesaggistico, il divieto di modifica del paesaggio va interpretato in modo rigoroso ed è esteso a qualsiasi intervento edilizio idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi, anche se di modesta rilevanza o di carattere pertinenziale. Ne deriva che l’autorizzazione paesaggistica è comunque necessaria, indipendentemente dal regime edilizio applicabile all’opera.

Il Fatto

Il Comune di San Gimignano, all’esito di un sopralluogo del 2020, ha ingiunto alle ricorrenti — l’una proprietaria, l’altra committente — la demolizione del pergolato in ferro battuto sovrastante un’aia delimitata da muretti in pietra, edificato in difetto di scia e di autorizzazione paesaggistica. L’ordinanza n. 139 del 23 settembre 2021 è stata emessa ai sensi dell’art. 200 della LRT n. 65/2014 e dell’allora vigente art. 151 del d.lgs. n. 490/1999. Un primo sopralluogo del 2018 contestava anche l’aia; l’oggetto dell’ingiunzione è stato poi ristretto al solo pergolato.

Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento deducendo il difetto di legittimazione passiva sostanziale della committente, la preesistenza dell’opera al 1967 e la riconducibilità del pergolato all’edilizia libera quale struttura pertinenziale, con conseguente esonero dall’autorizzazione paesaggistica. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione sulla legittimazione passiva. La committente risultava comproprietaria dell’immobile in regime di separazione dei beni all’epoca dell’intervento, circostanza provata a contrario dal contratto traslativo a causa solutoria versato dalla stessa ricorrente. Il sintagma “responsabile dell’abuso” ricomprende più categorie di soggetti, tra cui chi ha la disponibilità del bene: la misura ripristinatoria è diretta al proprietario e al contravventore, ai sensi dell’art. 200, comma 5, LRT n. 65/2014.

Quanto al primo motivo, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’onere della prova sulla data di realizzazione grava sul privato, in applicazione del principio della vicinanza della prova. Solo la deduzione di concreti elementi di fatto trasferisce l’onere contrario in capo all’Amministrazione; le prove devono essere rigorose e non bastano mere dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Nella specie le ricorrenti non hanno depositato né la cartografia storica IGM del 1954 richiamata in memoria, né un compendio fotografico idoneo a consentire il raffronto: l’affermazione sull’epoca di edificazione resta apodittica.

Sul secondo motivo, il Collegio rileva che il pergolato insiste sulla medesima struttura in pietra che delimita l’aia, occupando circa 42 mq in zona pacificamente sottoposta a vincolo paesaggistico. Il provvedimento si fonda sul difetto del titolo paesaggistico, oltre che sulla mancanza della segnalazione edilizia. La qualificazione come pertinenza opera sul piano edilizio, distinto da quello paesaggistico: il divieto di modifica del paesaggio è interpretato in modo rigoroso ed è esteso a qualsiasi intervento idoneo ad alterare lo stato dei luoghi, anche di modesta rilevanza o carattere pertinenziale.

L’opera avrebbe dunque richiesto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica a prescindere dal regime edilizio applicabile, per il significativo impatto sul paesaggio rurale vincolato. Il ricorso è rigettato, con condanna delle ricorrenti in solido alle spese di lite liquidate in euro 3.000,00, oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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