Legittima la rettifica delle assegnazioni di sede senza autotutela dell’intera procedura (TAR Lombardia n. 3245 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che, nell’assegnazione delle sedi per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, si avveda di aver incluso nella procedura soggetti già assunti, può rimediare all’errore mediante un atto di convalida con effetti ex tunc, senza necessità di annullare in autotutela l’intera procedura. La rettifica che espunga gli aspiranti non reclutabili e ridetermini le assegnazioni elimina l’errore originario e non determina alcuna penalizzazione dei candidati utilmente collocati. L’avviso di convocazione alla scelta delle sedi non costituisce proposta di assunzione, ma mero invito a esprimere una preferenza, e non è idoneo a fondare un affidamento tutelabile in ordine al numero dei posti. È irrilevante che il contingente delle assunzioni sia reso noto solo successivamente, potendo l’amministrazione coinvolgere un numero maggiore di aspiranti rispetto ai posti per far fronte a eventuali rinunce.

Il Fatto

Le ricorrenti, abilitate all’insegnamento nella scuola primaria a esito del concorso indetto con d.d.g. n. 1546/2018, partecipavano all’avviso dell’USR Lombardia dell’8 agosto 2020 per la scelta delle sedi in vista dell’assunzione a tempo indeterminato. Esse lamentavano di essere state assegnate a sedi della provincia di Varese, pur essendo a loro avviso disponibili posti nelle province di Brescia e di Milano, e impugnavano l’intera sequenza procedimentale dell’agosto 2020, compreso il decreto ministeriale di autorizzazione alle assunzioni.

La domanda cautelare era respinta per difetto di fumus boni iuris in primo grado e in appello. Il Ministero si costituiva depositando una relazione illustrativa della procedura. La causa passava in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 novembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, assorbita ogni questione pregiudiziale, respinge il ricorso nel merito, in linea con quanto già emergeva in sede cautelare. Il primo rilievo delle ricorrenti concerne la circostanza che la prima assegnazione del 18 agosto 2020 avrebbe incluso settanta docenti già assunti, ancora presenti nel sistema informativo, e che l’amministrazione, anziché annullare l’intera procedura, si sarebbe limitata a rettificare l’errore con atto del 24 agosto 2020, mantenendo ferme le assegnazioni già disposte.

Il Tribunale esclude che fosse necessario procedere all’annullamento d’ufficio dell’intera procedura. L’atto del 24 agosto 2020 ha espunto i soggetti non reclutabili e ha rideterminato l’assegnazione dei posti, eliminando l’errore originario con effetti ex tunc: si tratta, dunque, di una convalida che sana la scorretta assegnazione senza incidere in senso deteriore sulla posizione delle ricorrenti, rimaste destinatarie di sedi in provincia di Varese in ragione della loro collocazione in graduatoria e non dell’errore iniziale.

Quanto al secondo profilo, il Collegio ritiene irrilevante che il numero dei candidati convocati alla scelta delle sedi superasse quello dei soggetti poi assunti. La convocazione non integra una proposta di assunzione, ma un semplice invito a esprimere una preferenza in vista dell’eventuale disponibilità del posto, che si concretizza solo con l’individuazione ministeriale del contingente assegnabile. Da qui l’esclusione di qualsiasi affidamento tutelabile in capo alle ricorrenti.

Né l’incremento del numero dei convocati disposto il 21 agosto 2020 ha determinato un ampliamento dei posti assegnabili. La pubblicazione dell’avviso prima della conoscenza dell’effettivo contingente non assume rilievo, poiché l’amministrazione avrebbe comunque coinvolto un numero maggiore di aspiranti rispetto alle assunzioni autorizzate, onde garantire la copertura dei posti anche in caso di rinunce.

Il ricorso è quindi respinto. Le spese sono compensate in ragione della mancata attività difensiva nella fase di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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