Sopravvenuta liberazione degli stalli e improcedibilità del ricorso per carenza di interesse (TAR Lombardia n. 3241 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone un’attività amministrativa successiva integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. Diversamente, la improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse consegue al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, di carattere non satisfattivo ma tale da rendere comunque inutile l’annullamento dell’atto impugnato. Il giudice amministrativo può rilevare tale esito processuale ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dando preventiva indicazione alle parti in udienza. La questione di rito assorbe l’esame delle eccezioni di merito in virtù del principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una farmacia, ha impugnato la concessione n. 218/2023 rilasciata dal Comune, chiedendone l’annullamento insieme agli atti connessi e presupposti. A sostegno ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili.

Il Comune si è costituito eccependo la carenza di interesse al ricorso, sul presupposto che la ricorrente non potrebbe disporre di altri stalli rispetto a quelli già oggetto di una precedente ordinanza comunale. Si sono parimenti costituiti i controinteressati. In sede cautelare il difensore della ricorrente ha rinunciato alla domanda. In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con favore delle spese secondo soccombenza virtuale; il Comune vi si è opposto, ribadendo l’inammissibilità originaria del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, richiamato il principio della ragione più liquida (su cui Cons. Stato, Ad. pl., n. 5 del 2015, Cass., Sez. un., n. 26242 del 2014 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 339 del 2022), ritiene di soprassedere dall’esame dell’eccezione del Comune, stante l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, così come indicato in udienza ex art. 73, comma 3, c.p.a.

La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta, solo allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. Essa presuppone che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo. L’improcedibilità segue invece a una situazione nuova, di carattere non satisfattivo ma idonea a rendere inutile l’annullamento (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 8176 del 2022; Cons. Stato, Sez. V, n. 302 del 2023).

Nel caso concreto, da quanto allegato e documentato, non emerge alcuna attività amministrativa successiva al ricorso da cui far discendere l’integrale soddisfazione dell’interesse azionato. Si è verificata piuttosto una situazione di fatto nuova — la liberazione degli stalli interessati, emersa in sede cautelare e confermata dalle dichiarazioni a verbale dei controinteressati, secondo cui gli stalli non sarebbero stati più occupati fino al termine dei lavori — tale da rendere inutile l’annullamento della concessione.

Il Collegio dichiara pertanto l’improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono compensate, in considerazione dell’andamento complessivo della causa e della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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