Inerzia del Comune non legittima l’abuso edilizio né l’affidamento del proprietario (Cons. Stato n. 324 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La protratta inerzia dell’amministrazione nell’esercizio del potere-dovere di repressione dell’abuso edilizio non è idonea a rendere legittimo ciò che è illegittimo sin dall’origine, né a radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell’opera abusiva, che non è destinatario di alcun atto favorevole. Non è concepibile alcuna forma di sanatoria automatica collegata al decorso del tempo. L’ordine di demolizione è atto dovuto e non richiede una motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità, bastando il richiamo al comprovato carattere abusivo dell’intervento. L’inottemperanza all’ordine di demolizione costituisce illecito omissivo permanente, con la conseguenza che la relativa prescrizione decorre soltanto dalla demolizione.
Il Fatto
I proprietari di terreni in area sottoposta a vincolo paesaggistico hanno ricevuto, nel corso degli anni, diverse ordinanze di demolizione per opere realizzate senza titolo edilizio e senza autorizzazione paesaggistica. Dopo una prima ingiunzione risalente al 1996, annullata in autotutela e sostituita, il Comune ha emanato nel 2012 un nuovo ordine di demolizione. I privati hanno proposto istanza di permesso di costruire in sanatoria, poi respinta, e il ricorso avverso l’ordinanza del 2012 è stato dichiarato improcedibile.
Con determinazione dirigenziale del 2020 il Comune ha confermato l’ordine di demolizione, disposto l’acquisizione gratuita dell’area di sedime e irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria. Il TAR Umbria ha accolto parzialmente il ricorso, annullando la sola parte sanzionatoria e imponendo l’assegnazione di un nuovo termine per demolire. Contro tale decisione hanno proposto appello i privati, lamentando la mancata considerazione dell’affidamento e l’applicazione retroattiva della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dal consolidato indirizzo dell’adunanza plenaria n. 9/2017, secondo cui l’inerzia serbata dall’amministrazione nella tutela di rilevanti interessi pubblici non può legittimare l’edificazione sine titulo. Il Collegio esclude che il decorso del tempo possa incidere sulla doverosità degli atti repressivi e nega che il proprietario possa vantare un’aspettativa giuridicamente qualificata, non essendo mai stato destinatario di un provvedimento favorevole.
La Corte chiarisce che non si applicano all’abuso edilizio le acquisizioni elaborate in tema di autotutela decisoria. Ne consegue che l’ordine di demolizione non deve essere motivato sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, essendo sufficiente il richiamo al carattere abusivo dell’intervento e al regime vincolistico dell’area. Nel caso di specie tali profili risultano adeguatamente esternati.
Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che la sentenza di primo grado, non impugnata sul punto, ha annullato la sanzione proprio per la mancata assegnazione di un nuovo termine per adempiere, affermando che l’atto del 2020 costituisce conferma in senso proprio dell’ordine demolitorio. Su tali statuizioni si è formato il giudicato. Mancando l’assegnazione del termine, non può porsi alcun tema di prescrizione, che gli stessi appellanti collocano alla scadenza dei novanta giorni.
Il Collegio richiama l’adunanza plenaria n. 16 del 2023, che qualifica l’inottemperanza all’ordine di demolizione come illecito omissivo permanente: la prescrizione decorre dalla demolizione, mai avvenuta. La questione di irretroattività della sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 è superata, poiché l’eventuale futura inottemperanza riguarderà vicende successive all’entrata in vigore della legge n. 164/2014. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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