Sospensione del giudizio di avanzamento e limiti del giudicato amministrativo (Cons. Stato n. 322 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una valutazione di avanzamento riferita a un periodo temporale determinato, il giudicato che impone la riedizione del potere amministrativo “ora per allora” preclude ogni considerazione di sopravvenienze successive a quel segmento temporale. È pertanto nullo, per violazione del giudicato, il provvedimento con cui la Commissione di avanzamento sospende il giudizio sul militare in ragione di una richiesta di rinvio a giudizio intervenuta dopo il periodo oggetto di scrutinio. La distinzione tra sospensione facoltativa e sospensione vincolata del procedimento non incide sul limite temporale posto dal giudicato: la natura vincolata del potere non ne consente l’esercizio su fatti che il giudice ha già escluso dal perimetro valutabile.
Il Fatto
Un brigadiere della Guardia di Finanza è stato giudicato non idoneo all’avanzamento al grado di brigadiere capo per le aliquote determinate al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, in ragione di una sanzione disciplinare irrogata nell’aprile 2018 per fatti commessi nel 2017. Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha respinto il ricorso avverso la sanzione ma ha accolto i motivi aggiunti contro i dinieghi di avanzamento per difetto di motivazione; la decisione è stata confermata in appello.
La Commissione, in sede di riedizione, ha dapprima sospeso discrezionalmente il giudizio per una sopravvenuta richiesta di rinvio a giudizio. Il TAR ha dichiarato la nullità di quelle sospensioni, statuizione non impugnata. Reiterato il diniego, un secondo giudizio di ottemperanza ha ribadito che il giudizio di avanzamento deve attenersi al solo periodo di riferimento; la sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato. Alla perdurante inerzia dell’Amministrazione è seguito un terzo ricorso per ottemperanza, nel corso del quale la Commissione ha sospeso la valutazione ex art. 56, comma 1, d.lgs. n. 199/1995. Il TAR ha accolto i motivi aggiunti, ordinando all’Amministrazione di conformarsi al giudicato e nominando il Prefetto di Pescara quale commissario ad acta. L’Amministrazione ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio liquida in via preliminare la questione procedurale, dichiarando inutilizzabile la memoria di replica depositata dalla parte appellata, perché tardiva rispetto al termine di venti giorni liberi fissato dall’art. 73, comma 1, c.p.a.. Nel merito, l’appello è infondato.
Il percorso argomentativo muove dalla esatta perimetrazione del giudicato formatosi nella vicenda. Le sentenze intervenute tra le parti e divenute definitive hanno stabilito che il giudizio di avanzamento deve basarsi solo sugli elementi esistenti e riferibili al periodo oggetto di valutazione, e che le sopravvenienze sono rilevanti solo quando rendono impossibile l’attuazione del giudicato, essendo in grado di incidere sulla posizione azionata.
Su questa base il Consiglio di Stato esamina la nuova sospensione fondata sull’art. 56, comma 1, d.lgs. n. 199/1995. L’Amministrazione aveva sostenuto che si trattasse di sospensione di natura vincolata, perché conseguente al rinvio a giudizio del militare, e dunque distinta dalla sospensione discrezionale già annullata. Il Collegio non ritiene dirimente la distinzione: il tipo di sospensione da ultimo adottato appare pur sempre fondato su evenienze successive a quanto disponibile agli atti della prima valutazione riferita all’aliquota 2017.
Il rinvio a giudizio, osserva la Corte, è fatto successivo non solo al periodo da scrutinare, ma anche al momento in cui la Commissione è stata chiamata per la prima volta a effettuare lo scrutinio. La riedizione del potere deve avvenire “ora per allora”, cioè sulla base degli atti e fatti esistenti a quella data: nel caso di una pretesa riferita a una valutazione di avanzamento relativa a date precise e individuate, le sopravvenienze rilevanti possono essere solo quelle in grado di incidere su quel medesimo segmento temporale.
La Corte rileva inoltre che il provvedimento di sospensione non afferma alcunché in ordine a tale necessario collegamento temporale. Ne deriva la conferma della nullità del provvedimento per chiaro contrasto con la regola del caso concreto individuata dalle statuizioni giurisdizionali definitive. L’appello è integralmente rigettato, con compensazione delle spese di lite del grado in ragione delle peculiarità del caso.
Nota della Redazione
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