Contratto di punta e clausola escludente nel soccorso istruttorio (TAR Calabria n. 199 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del disciplinare che richiede, a pena di esclusione, l’esecuzione nell’ultimo triennio di almeno una fornitura analoga di importo pari al 50% del valore del lotto non integra gli estremi della clausola escludente, ove il concorrente non deduca l’impossibilità materiale di partecipare, ma solo la sproporzione del requisito rispetto all’oggetto: essa va impugnata unitamente all’atto di esclusione, non con impugnazione immediata del bando. Il contratto di punta risponde all’esigenza di assicurare un’esperienza qualificata e non frazionabile in capo all’affidatario e rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, nel rispetto dei limiti di attinenza e proporzionalità. L’avvalimento e la comprova documentale plurima assicurano la massima partecipazione. La suddivisione in lotti non è violata dalla mera eterogeneità del valore economico dei singoli lotti, se le forniture hanno autonomia funzionale.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava al lotto 2 di una gara europea centralizzata per la fornitura quadriennale di microinfusori per insulina e sistemi di monitoraggio continuo della glicemia, destinata alle aziende del servizio sanitario regionale. Il disciplinare richiedeva, tra i requisiti di capacità tecnico-professionale, l’esecuzione nell’ultimo triennio di almeno una fornitura analoga di importo minimo pari al 50% del valore del lotto per cui si concorreva.
Dopo l’apertura del soccorso istruttorio, la ricorrente veniva esclusa dal lotto 2 con verbale del 27.09.2024. Proponeva ricorso chiedendo l’annullamento del verbale di esclusione, del disciplinare nella parte relativa al requisito e degli atti conseguenti, deducendo la sproporzione del requisito, la sua inesistenza nel nuovo codice e la violazione della regola di suddivisione in lotti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di tardività. La resistente sosteneva che la clausola avesse natura escludente e andasse impugnata nel termine decorrente dalla pubblicazione del bando. Il Tribunale richiama la tipologia delle clausole escludenti elaborata dall’Adunanza plenaria: oneri manifestamente incomprensibili, regole che rendono la partecipazione impossibile, condizioni negoziali obiettivamente non convenienti. Nel caso concreto la ricorrente non ha dedotto l’impossibilità materiale di partecipare, ma solo la sproporzione del requisito rispetto all’oggetto. La clausola non è dunque escludente e non è soggetta alla decadenza prospettata.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Il contratto di punta serve ad assicurare la capacità tecnico-professionale del concorrente e trova fondamento nell’art. 100, comma 2, del codice dei contratti, che impone requisiti proporzionati e attinenti all’oggetto. L’interpretazione logico-sistematica della clausola conferma che la fornitura analoga deve essere commisurata al 50% del valore del lotto. La percentuale è ritenuta inferiore alla media di settore; il requisito riguarda una sola prestazione, nell’arco temporale congruo previsto dalla norma, ed è comprovabile con più documenti.
La Corte valorizza la previsione dell’avvalimento e le risposte ai chiarimenti, che confermano l’intenzione della stazione appaltante di pretendere un requisito non frazionabile. Il richiamo al favor partecipationis è respinto: opera come criterio interpretativo solo a fronte di clausole ambigue, mentre qui il significato è univoco. La facoltà di richiedere requisiti più severi di quelli normativi è ammessa entro i limiti di ragionevolezza e proporzionalità.
Infondato anche il secondo motivo. La ricorrente lamentava la sproporzione del valore del lotto 2 rispetto agli altri. Il Collegio rileva che il valore economico non è di per sé indice di sproporzione: le forniture dei sei lotti sono eterogenee e dotate di autonomia funzionale, il che giustifica la diversa consistenza economica. Mancava la prova di ulteriori elementi a sostegno della dedotta inadeguatezza. Il ricorso è rigettato; le spese sono compensate per un terzo e poste per i restanti due terzi a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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