La vittima dell’ammonimento ex art. 3 l. 119/2013 è controinteressata necessaria (TAR Sicilia n. 333 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento del provvedimento di ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 93/2013, convertito dalla legge n. 119/2013, la persona indicata come vittima della condotta di violenza domestica è controinteressata ai sensi dell’art. 41 cod. proc. amm., dovendo ritenersi titolare di un interesse uguale e contrario al mantenimento della misura emessa a sua tutela. Il ricorso che ometta di evocarla in giudizio è inammissibile, non potendosi accordare un termine per la sua integrazione. La misura questorile opera su un piano distinto rispetto al procedimento penale: non è condizionata alla querela né alla pendenza del processo e non è esclusa dalla revoca della misura cautelare o dall’archiviazione. La reciprocità dei comportamenti violenti non costituisce causa di giustificazione, ma consente, ricorrendone i presupposti, l’adozione dell’ammonimento nei confronti di entrambi i soggetti.
Il Fatto
Il Questore della Provincia di appartenenza ha irrogato al ricorrente l’ammonimento amministrativo di cui all’art. 3 della legge n. 119 del 15.10.2013 per fatti riconducibili a violenza domestica, a seguito della segnalazione del coniuge. Su istanza del Sostituto Procuratore, il G.I.P. aveva applicato nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, successivamente revocata.
Avverso l’ammonimento il destinatario ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto, che lo ha rigettato con decreto confermativo. Il ricorrente ha quindi impugnato tale diniego davanti al TAR, lamentando la falsa applicazione della norma e il difetto di motivazione: il Prefetto avrebbe recepito acriticamente il racconto della persona offesa senza valutare il materiale probatorio offerto, dal quale emergeva una conflittualità reciproca tra i coniugi e l’assenza di una condotta vessatoria reiterata o di un episodio di particolare gravità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina con precedenza il rilievo, sollevato d’ufficio e anticipato alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., relativo alla mancata evocazione in giudizio del coniuge del ricorrente, indicato nel provvedimento come persona offesa.
La Sezione richiama il proprio orientamento (TAR Catania n. 2196 del 2024 e n. 838 del 2024) e quello del Consiglio di Stato (sez. V n. 8991 del 2023, sez. VI n. 7544 del 2023, sez. IV n. 1187 del 2023): la nozione di controinteressato richiede il concorso di un elemento formale, dato dalla contemplazione nominativa nel provvedimento, e di un elemento sostanziale, costituito dall’interesse al mantenimento della situazione esistente. Nel caso concreto la vittima è espressamente menzionata e la misura è stata adottata in primis a sua tutela. Di qui la inammissibilità del ricorso e il rigetto dell’istanza di termine per integrare il contraddittorio.
Nel merito il ricorso è comunque infondato. Il TAR ribadisce che l’ammonimento ex art. 3 d.l. n. 93/2013 è misura di prevenzione con funzione cautelare e dissuasiva, estesa dal legislatore ai casi di percosse e lesioni in ambito familiare. Essa non ripropone il limite dell’art. 8 d.l. n. 11/2009: il Questore può procedere anche in assenza di querela, a prescindere dalla volontà della vittima. Il deferimento all’autorità giudiziaria o l’avvio del processo penale non impediscono l’adozione del provvedimento.
Il giudizio amministrativo non richiede la prova piena del reato, ma un prudente apprezzamento sulla plausibilità e verosimiglianza dei fatti: sono sufficienti elementi probatori attendibili sull’evento e sull’identificazione del suo autore. Il provvedimento non richiede l’avviso di avvio del procedimento, né l’audizione del destinatario, quando l’istruttoria abbia evidenziato precisi indizi di condotta aggressiva.
Gli episodi acquisiti, valutati dall’Amministrazione in modo non illogico, integrano il requisito della gravità, pur nella cornice di una conflittualità coniugale reciproca. Il diverso piano tra azione penale e procedura amministrativa impedisce di attribuire rilievo escludente alla revoca della misura cautelare o all’archiviazione. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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