Vincolo per riferimento storico richiede evento specifico non solo boom economico (TAR Lombardia n. 1430 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di interesse culturale ex art. 10, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 42/2004 può fondarsi anche sul riferimento a un fenomeno sociale di vasta portata, del quale il bene costituisca epifania. Tuttavia, quanto più il bene si allontana dagli accadimenti peculiari della storia, tanto più la motivazione deve essere stringente, individuando l’apporto specifico che esso reca alla sintesi storica dell’epoca. Non è sufficiente il richiamo generico al boom economico, né la constatazione che l’opera sia stata edificata nel periodo di ricostruzione. Il provvedimento che dia preminente rilievo alle qualità estetiche e compositive del bene, estranee alla configurazione astratta del potere, incorre in sviamento di potere. Il sindacato giurisdizionale resta nei limiti dell’incongruenza, del travisamento dei fatti e dell’illogicità.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un immobile milanese realizzato nel 1956 quale autorimessa multipiano, nota come “Garage delle Nazioni”. Nel 2019 la società presenta al Comune un’istanza di permesso di costruire convenzionato per ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con mutamento di destinazione d’uso.

Nelle more dell’esame, la Soprintendenza avvia il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 42/2004. Il Ministero adotta quindi il decreto di vincolo, incentrato sul rilievo dell’immobile come testimonianza dell’identità collettiva milanese e nazionale degli anni Cinquanta e Sessanta. La società impugna il provvedimento davanti al TAR, deducendo violazione della norma, difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e sviamento. Si costituisce l’Amministrazione; propone intervento ad opponendum una società proprietaria di un fabbricato confinante.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene anzitutto ammissibile l’intervento ad opponendum, essendo sufficiente un interesse di fatto, accessorio o sotteso al mantenimento del provvedimento impugnato, che consenta un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso (richiamata Cons. Stato, sez. IV, n. 573 del 2017). L’annullamento del vincolo costituirebbe il presupposto del progetto edilizio della ricorrente, pregiudizievole per la confinante.

Nel merito, il TAR muove dalla natura discrezionale tecnico-valutativa del procedimento, connotato da ampi margini di opinabilità, e ribadisce che l’apprezzamento amministrativo è sindacabile solo per incongruenza, travisamento di fatti e illogicità (richiamate Cons. Stato, sez. VI, n. 4747 del 2015 e Cons. Stato, sez. VI, n. 1245 del 2024).

La norma invocata disciplina i beni di interesse storico indiretto, nei quali l’accento cade sulla colleganza con il contesto storico più che sul pregio intrinseco. Secondo l’orientamento prevalente, la cosa di interesse per riferimento non riveste di per sé alcun interesse culturale, ma lo assume nel caso concreto perché collegata a un evento passato di rilievo (richiamate Cons. Stato, sez. VI, n. 2920 del 2017 e Adunanza plenaria n. 5 del 2023).

Il Collegio ammette che il dato storico possa consistere anche in un fenomeno sociale di vasta portata, ma precisa che, man mano che il bene si allontana dall’ancoraggio offerto dagli accadimenti peculiari, la motivazione deve divenire più stringente. Osserva inoltre che il provvedimento si espone a sviamento di potere quando assegna rilievo preponderante alle qualità artistiche intrinseche, fattori estranei alla configurazione astratta del potere.

Applicando tali principi, il vincolo non regge. L’Amministrazione ha dato rilievo preminente alle qualità estetiche e compositive, dichiarate prevalenti su quelle funzionali, mentre solo le seconde possono rilevare ai fini del vincolo storico. Il riferimento al boom economico resta un fenomeno dai contorni tanto ampi da risultare compatibile con qualsivoglia manifestazione di sviluppo. La relazione è reticente sull’eco concreta riscossa dal garage e ammette che il tema dell’autorimessa multipiano era già stato percorso e che il parcheggio sul tetto non costituiva una novità assoluta.

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati e assorbimento delle residue censure, salvi ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Spese compensate per la complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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