Rimborso spese legali del dipendente e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 331 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 della legge n. 135/1997 l’amministrazione non esercita un potere discrezionale autoritativo. La sua attività si colloca in un rapporto paritetico nel quale il dipendente pubblico vanta, al ricorrere dei presupposti, un vero e proprio diritto soggettivo. La cognizione della relativa controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm. solo quando il dipendente abbia intrattenuto con l’amministrazione un rapporto di pubblico impiego non privatizzato. Ove il rapporto sia di diritto privato, la causa appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale può essere riassunta nei termini dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da ultimo funzionario architetto presso il Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche per la Lombardia, era stato assolto in sede penale con sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato. Sulla base di tale esito aveva presentato istanza di rimborso delle spese legali ai sensi dell’art. 18 della legge n. 135/1997.

Il Ministero, con nota del 30 maggio 2023, aveva comunicato di non accogliere l’istanza, richiamando il parere sfavorevole reso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano il 23 maggio 2023. Il ricorrente ha impugnato la nota e il parere presupposto davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione e falsa applicazione della norma sul rimborso, nonché eccesso di potere per illogicità, difetto istruttorio e travisamento. La difesa dello Stato ha eccepito in via principale l’intempestività del ricorso e in subordine ha chiesto la reiezione.

La Motivazione della Corte

All’udienza del 15 gennaio 2025 il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha sollevato d’ufficio la questione della giurisdizione, rilevando che era stata azionata una posizione di diritto soggettivo, o comunque una materia attinente al rapporto di impiego tra il ricorrente e il Ministero.

Il Tribunale ha osservato che nel procedimento di rimborso delle spese legali l’amministrazione non esercita un potere discrezionale autoritativo. La sua azione attiene a un rapporto paritetico in cui il dipendente vanta, al ricorrere dei presupposti, un vero e proprio diritto soggettivo. Sul punto il Collegio richiama Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 3887 del 2020 e TAR Campania, Napoli, Sez. IV, n. 6565 del 2018.

La cognizione di tale posizione ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm., solo quando il dipendente abbia intrattenuto con l’amministrazione un rapporto di pubblico impiego non privatizzato. Il Collegio richiama sul punto Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 8983 del 2010 e, da ultimo, TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, n. 8 del 2024.

Nel caso di specie tale circostanza è stata esclusa, perché il ricorrente vantava un rapporto di diritto privato con la pubblica amministrazione. La causa rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale può essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, secondo l’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., che fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione e con compensazione delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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