Recupero incentivi energia: conflitto negativo di giurisdizione e improcedibilità per perenzione (TAR Lombardia n. 346 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il recupero esattoriale delle incentivazioni alla produzione di energia elettrica erogate in forza di convenzioni stipulate con il GSE non appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all’art. 133, comma 1, lett. l), cod. proc. amm., che presuppone l’impugnazione di un provvedimento dell’Autorità di regolazione. I vizi formali della cartella e del ruolo, così come gli asseriti errori di calcolo, non investono l’esercizio dei poteri pubblicistici dell’Autorità e ricadono quindi sulla giurisdizione del giudice ordinario o del giudice tributario. Le incentivazioni non presentano gli elementi costitutivi del tributo, sicché la riscossione a mezzo ruolo non ne muta la natura. Il giudice amministrativo, rilevato il conflitto negativo di giurisdizione, lo solleva d’ufficio ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod. proc. amm. e sospende il processo. La domanda che contesti il quantum già cristallizzato da una delibera divenuta inoppugnabile per perenzione è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente stipulava con il GSE due convenzioni, con decorrenza dal 2007, per la cessione di energia da impianti alimentati a biogas, beneficiando dei prezzi incentivanti previsti dal provvedimento CIP 6/92. Le verifiche ispettive e la documentazione trasmessa dalla Procura evidenziavano una realtà impiantistica difforme: ulteriori impianti alimentati a olio vegetale e un impianto di depolimerizzazione, oltre alla sostituzione dei gruppi di generazione dell’impianto Taggia con un gruppo dual fuel, non coperti da alcuna convenzione.
L’ARERA, con delibera n. 638/2015/E/EFR, accertava le irregolarità e disponeva il recupero delle incentivazioni per complessivi euro 4.373.403,96. La società impugnava la delibera davanti al TAR, ma il ricorso veniva dichiarato perento e la perenzione confermata dal Consiglio di Stato. La CSEA procedeva quindi all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella di pagamento. La società impugnava la cartella davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; la causa veniva riassunta davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene anzitutto tempestiva la riassunzione, proposta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza del giudice tributario ai sensi dell’art. 59, comma 2, legge n. 69/2009. Passa poi all’esame del quarto motivo, con cui la ricorrente contesta il quantum iscritto a ruolo, assumendo l’assenza di titolo per la differenza rispetto all’importo del sequestro penale.
La censura è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La perenzione del giudizio di impugnazione della delibera ARERA, confermata dal Consiglio di Stato, ha reso la stessa inoppugnabile e ha consolidato il diritto di credito della CSEA al recupero, anche nel suo ammontare. La ricorrente non può più trarre utilità da una pronuncia sul quantum, ormai precluso alla contestazione in questa sede (§ 21).
Quanto ai restanti motivi, il Collegio esclude che essi radichino la giurisdizione amministrativa ex art. 133, comma 1, lett. l), cod. proc. amm. In coerenza con la Corte cost. n. 204/2004, rileva che non si contesta l’esercizio dei poteri pubblicistici dell’Autorità né si chiede l’annullamento di una delibera. La materia riguarda solo la legittimità formale della procedura di riscossione e gli asseriti errori di calcolo. Richiama quindi il riparto delle Sezioni Unite n. 7822/2020 e n. 1394/2022, nonché la Cass. Sez. Un. n. 35282 del 18 dicembre 2023, che ha escluso la giurisdizione amministrativa in fattispecie analoga.
Il Collegio ritiene che la pretesa sostanziale azionata dalla CSEA non abbia natura tributaria, non configurandosi gli elementi del tributo individuati dalla giurisprudenza costituzionale. Le incentivazioni rientrano piuttosto tra le sovvenzioni al sistema. Non trova applicazione analogica la giurisprudenza sulle quote latte, fondata sul peculiare dettato dell’art. 133, comma 1, lett. t), cod. proc. amm., che allude alla “applicazione” del prelievo con vis attractiva sulla fase esattoriale.
Poiché il giudice competente è alternativamente individuato nel giudice ordinario o in quello tributario, e non consta un precedente delle Sezioni Unite, il TAR solleva d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod. proc. amm. e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, con sospensione del processo. Le spese sono compensate in ragione della natura processuale della decisione non definitiva.
Nota della Redazione
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