Riconoscimento titolo estero e obbligo di soccorso istruttorio dell’amministrazione (Cons. Stato n. 334 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che, nell’esame di un’istanza di riconoscimento di un titolo abilitativo conseguito all’estero, riscontri una carenza istruttoria deve conformare la propria condotta ai doveri di collaborazione e buona fede che sono a fondamento del soccorso istruttorio. È pertanto illegittimo il diniego che assegni al richiedente un termine eccessivamente breve per integrare la documentazione, tanto più quando la produzione richiesta è subordinata all’attività dell’amministrazione straniera competente. Il giudice amministrativo, accertata l’avvenuta integrazione in corso di causa del documento ritenuto indispensabile, respinge l’appello dell’amministrazione, restando fermo che la valutazione comparativa del titolo spetta all’amministrazione in sede di riedizione del potere.
Il Fatto
La vicenda riguarda un’istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione professionale all’insegnamento conseguito in Romania, presentata da una persona laureata in Italia. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha respinto la domanda con provvedimento prot. 31427 del 16.07.2024, rilevando l’assenza di alcuni documenti: la certificazione che indica la disciplina insegnabile e la relativa fascia di età degli alunni, la documentazione sulla durata legale dei percorsi formativi e l’apostille ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 08758/2025, ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l’amministrazione, dopo una prima fase di inerzia, abbia assegnato termini perentori stringenti e non abbia accolto le istanze di proroga, negando il riconoscimento senza effettuare alcun esame comparativo. Da qui l’appello del Ministero.
La Motivazione della Corte
Il Ministero ha sostenuto che il percorso formativo estero riguardava esclusivamente la componente psicopedagogica, senza tirocinio presso le scuole né esame nazionale, e che il confronto tra competenze sarebbe stato possibile solo sulla base di un certificato dell’omologa autorità rumena attestante le materie insegnabili. L’appellante ha inoltre contestato la lettura del TAR, chiarendo di avere respinto la domanda per ragioni sostanziali e non formali.
Il Collegio ha respinto l’appello rilevando un dato decisivo: la parte appellata ha depositato in giudizio proprio il certificato emesso dall’autorità competente romena, attestante il valore abilitante del percorso formativo compiuto, con riferimento alle materie insegnabili presso le scuole romene. Si tratta del documento che il Ministero stesso aveva ritenuto indispensabile per procedere al riconoscimento del titolo estero.
Tale circostanza ha rafforzato la conclusione sull’illegittimità della condotta procedimentale. L’amministrazione, riscontrata la carenza istruttoria, ha assegnato al richiedente un termine eccessivamente breve per integrare la domanda. Il rilievo è aggravato dalla considerazione che la produzione documentale richiesta era subordinata all’attività dell’amministrazione romena, dunque a un fattore estraneo alla disponibilità del privato.
La statuizione si collega ai doveri di collaborazione e buona fede che governano il rapporto tra autorità e privato e che sono a fondamento del soccorso istruttorio. L’amministrazione non può utilizzare la stringenza dei termini come strumento per consolidare l’effetto preclusivo, quando l’integrazione dipende da un terzo e il privato ha attivato la procedura presso l’autorità straniera.
Il rigetto dell’appello non definisce nel merito il diritto al riconoscimento. Il Collegio ha espressamente precisato che, sulla base dell’integrazione istruttoria intervenuta, l’amministrazione potrà effettuare la concreta valutazione del titolo conseguito all’estero ai fini del suo riconoscimento. Le spese, liquidate in euro duemila, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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