Revocazione per errore di fatto: confine tra percezione e valutazione (Cons. Stato n. 333 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che consente la revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., richiamato dall’art. 106 c.p.a., consiste in una mera svista materiale che induce il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto processuale, la cui verità risulti invece incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa. L’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, se non fosse stato commesso, la decisione sarebbe stata diversa. Non integra il vizio revocatorio l’errore di valutazione o di giudizio, né l’errata interpretazione di norme giuridiche. Quando il giudice ha esattamente percepito il contenuto materiale degli atti e li ha qualificati, esprimendo una valutazione conclusiva, la domanda di revocazione è inammissibile.
Il Fatto
Il comune di Albanella propone revocazione avverso la sentenza della Seconda Sezione del Consiglio di Stato n. 1256/2025, che aveva respinto il suo appello contro la pronuncia del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 1491/2024. Oggetto del giudizio era l’ordinanza di demolizione n. 11 del 6 marzo 2024, relativa a un impianto serricolo e alle connesse opere di regimentazione delle acque, oltre all’ordine di sospensione dei lavori del 27 aprile 2021.
Il primo giudice aveva ritenuto consolidati gli effetti delle tre S.C.I.A. presentate nel 2018, nel 2021 e nel 2022, in assenza di tempestivi provvedimenti inibitori. Il comune assume che il Consiglio di Stato sia incorso in un errore di fatto al § 14, là dove ha affermato che l’ordinanza riguardava le stesse opere oggetto delle segnalazioni e che per ciascuna era stato acquisito il nulla osta idraulico, trascurando la copertura solo parziale delle opere da parte dei titoli abilitativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare la nozione di errore revocatorio: un errore di percezione, una svista materiale sul contenuto degli atti, che deve presentare i caratteri dell’essenzialità e della decisività. Restano fuori dal perimetro dell’art. 395 n. 4 c.p.c. l’errore di valutazione, il giudizio e l’interpretazione delle norme.
Su questa base il Consiglio di Stato esclude che la sentenza impugnata sia incorsa in un errore di percezione. L’ordinanza di demolizione n. 11/2024 indica nel suo oggetto e nel dictum interdittivo sia le opere sulla particella 31, sia quelle sulle particelle 263 e 264 e in parte sulla 83, dunque tutte le opere contemplate dalle varie S.C.I.A. Se è vero che l’impianto progettato sulle particelle 263, 264 e 83 non compare nella pratica edilizia del 2018 né in quella di variante dell’11 novembre 2022, è altrettanto vero che la struttura è stata oggetto della SCIA del 27 aprile 2021, prot. n. 1047, perfezionatasi per il decorso del termine di cui agli artt. 19, comma 3, e 6-bis della l. n. 241/1990.
Il Collegio rileva come risulti inconfutabile per tabulas la presenza dell’autorizzazione preventiva ex art. 7, comma 2, l.r. Campania n. 8/1995 del Consorzio di Bonifica Integrale di Paestum, sia per l’impianto sulla particella 31, sia per quello sulle particelle 263, 264, 83 e 693. Lo stesso Consorzio ha attestato la conformità alle proprie prescrizioni dei lavori di salvaguardia idraulica. Le fotografie prodotte a corredo della SCIA in variante non provano l’assenza dei tunnel sulla particella 264, ma solo che l’impianto era privo della copertura in film plastico, essendo ben visibili le strutture metalliche.
Quanto alla dedotta inefficacia della SCIA del 2021 per contrasto con l’art. 101 delle NTA del PUC, e alla conseguente falsa asseverazione di conformità, si tratta di censure che investono valutazioni di diritto, estranee al perimetro del giudizio di revocazione. Il Collegio conclude quindi che il Consiglio di Stato ha esattamente percepito gli elementi di fatto e li ha valutati e qualificati, senza sindacato in sede revocatoria, salvo ammettere un vero e proprio terzo grado di merito.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte intimata, liquidate in euro 6.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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