Revoca della cittadinanza per deficit istruttorio e dovere di riedizione del procedimento (Cons. Stato n. 3433 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’autotutela che annulla un decreto di concessione della cittadinanza è legittima quando la pratica sia stata definita da una funzionaria infedele, in assenza della necessaria istruttoria sul possesso dei requisiti: l’illegittimità del provvedimento assume rilievo oggettivo, a prescindere dal coinvolgimento del richiedente nell’illecito e dalla sua inconsapevolezza. Il deficit istruttorio non può essere colmato dal giudice attraverso un accertamento diretto dei requisiti in sede giudiziale. Tuttavia, in assenza di un’accertata responsabilità penale del richiedente, la rilevanza oggettiva dell’illegittimità non esclude il dovere dell’Amministrazione di riedizione del procedimento, in applicazione dei principi di personalità della responsabilità, di proporzionalità e di tutela dell’affidamento. La conferma dell’autotutela resta quindi subordinata alla regressione del procedimento alla fase istruttoria.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto la cittadinanza italiana con provvedimento del 13 novembre 2015. Con decreto del 12 settembre 2022 il Presidente della Repubblica ne disponeva l’annullamento in autotutela. La vicenda si inserisce nella nota sequenza di revoche che ha coinvolto numerosi stranieri le cui pratiche erano state trattate da una funzionaria del Ministero dell’Interno, la quale aveva acceduto abusivamente al sistema informatico di gestione delle pratiche utilizzando le credenziali di altro funzionario e aveva alterato, dietro compenso, il corso di quasi cento procedimenti.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 14171/2023, aveva respinto il gravame proposto contro il decreto di annullamento. Il richiedente ha proposto appello, costituendosi il Ministero dell’Interno. La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza del 19 febbraio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama l’orientamento consolidato della Sezione su fattispecie sovrapponibili, applicando il rinvio ai sensi dell’art. 74 c.p.a. e citando, tra le altre, le decisioni n. 3211 del 14 aprile 2025 e n. 6262 del 16 luglio 2025. In quei precedenti si è affermato che l’autotutela è legittimamente esercitata in ragione del deficit istruttorio delle pratiche trattate dalla funzionaria, a prescindere dalla prova del coinvolgimento dei singoli richiedenti e dalla sussistenza in capo agli stessi dei requisiti per ottenere la cittadinanza.

La Sezione sottolinea che, una volta acclarata la circostanza che il decreto sia nominativamente indicato fra quelli per la cui illecita formazione la dipendente è stata imputata e poi condannata, l’illegittimità rileva in modo oggettivo, senza che assumano rilievo la diretta partecipazione dell’interessato o la sua inconsapevolezza dell’illecito, anche se realizzato attraverso l’intermediazione di terzi. Il deficit istruttorio rilevato dall’Amministrazione nel decreto di revoca non può essere colmato in sede giudiziale mediante un diretto accertamento dei requisiti da parte del giudice.

Nel caso concreto non è in discussione che la pratica sia stata coinvolta, unitamente ad ulteriori cinquecento, nel procedimento penale celebratosi innanzi al Tribunale di Roma e conclusosi con la condanna della funzionaria, né che sia stata definita in un tempo inferiore alla media, ritenuto dall’Amministrazione sintomatico della lacunosa istruttoria. Non può quindi escludersi la rilevanza oggettiva dell’illegittimità, sebbene l’appellante non figuri tra i soggetti condannati.

La Corte richiama espressamente la sentenza n. 6262/2025, ove — all’esito di ulteriore riflessione rispetto agli arresti precedenti — si è ritenuto che la rilevanza oggettiva dell’illegittimità del provvedimento originario, che giustifica la conferma dell’autotutela, non possa escludere, in assenza di un’accertata responsabilità penale del richiedente, un dovere dell’Amministrazione di riedizione del procedimento, in applicazione dei principi di personalità della responsabilità, di proporzionalità e di tutela dell’affidamento.

L’appello è quindi respinto, ferma restando la regressione del procedimento alla fase istruttoria e il conseguente dovere dell’Amministrazione di riprenderlo da tale fase. La natura della pretesa azionata e le conclusioni raggiunte inducono a disporre la compensazione delle spese di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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