Emersione e pericolosità sociale: le condanne non sono automatismo escludente (Cons. Stato n. 3727 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, le condanne penali e le segnalazioni di polizia a carico dello straniero non integrano un automatismo escludente, ma costituiscono elemento di una valutazione discrezionale di pericolosità sociale ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. d), d.l. n. 34/2020. Rientrano in tale valutazione anche le condanne per reati non compresi nell’elenco dell’art. 380 cod. proc. pen., purché astrattamente riconducibili all’art. 381 cod. proc. pen., per il loro massimo edittale o per espresso richiamo normativo. La reiterazione delle condotte illecite e la loro distribuzione temporale, unitamente all’assenza di legami familiari rilevanti ex art. 29, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 e di un inserimento lavorativo stabile, giustificano il diniego. Il tasso di contraddittorietà della motivazione questorile non ne determina l’illegittimità quando la valutazione complessiva risulti comunque sorretta da elementi concreti.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero presente in Italia dal 2011, presenta istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020. Il questore respinge l’istanza valorizzando una pluralità di precedenti penali per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, ricettazione e commercio di prodotti contraffatti, distribuiti dal 2011 al 2021, oltre a svariate segnalazioni di polizia. L’Amministrazione richiama la natura non occasionale della ricaduta e lo scarso inserimento nel tessuto sociale.

Il TAR Veneto, con sentenza n. 243 del 2024, respinge il ricorso, escludendo l’operatività di un automatismo e qualificando il rilievo dei precedenti come parte di una ponderata valutazione di pericolosità. Lo straniero appella deducendo tre motivi: l’illegittimo automatismo escludente, la contraddittorietà dell’operato amministrativo per averlo convocato al fotosegnalamento, la mancata valutazione di elementi sopravvenuti quali attività lavorativa e legami familiari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento documentale dei pregiudizi penali, ritenuti incontrovertibili per tabulas, e ne verifica la riconducibilità al perimetro valutativo dell’art. 103, comma 10, lett. d), d.l. n. 34/2020. La norma consente di considerare, nella valutazione della pericolosità, anche le condanne per i reati previsti dall’art. 381 cod. proc. pen. Il punto di resistenza dell’appello è superato sul piano sistematico: il reato di resistenza a pubblico ufficiale rientra nella previsione generale del comma 1 per il massimo edittale, mentre le lesioni personali sono espressamente richiamate dalla lettera f) del comma 2.

Quanto al preteso automatismo, il Consiglio di Stato riconosce che il provvedimento questorile sconta un innegabile tasso di contraddittorietà laddove afferma l’operatività di un meccanismo escludente. Ciò non ne determina però l’illegittimità, perché la motivazione, seppur succinta, espone una valutazione in punto di pericolosità sociale, evidenziando lo scarso inserimento e la dedizione ad attività illecite. La reiterazione dei reati di ricettazione e commercio di prodotti contraffatti, puniti nel 2018 e nel 2021, corrobora la tesi di una persistenza nel circuito dell’illegalità nonostante le condanne ripetute.

Il Collegio affronta poi il motivo sui legami familiari. I rapporti addotti, inerenti a uno zio e a un fratello, sono rapporti in via collaterale e non attengono alla famiglia nucleare rilevante ex art. 29, comma 1, d.lgs. n. 286/1998. Essi, inoltre, non risultano allegati in sede procedimentale ma solo processuale. L’inserimento lavorativo sopravvenuto non è ritenuto bastevole, di per sé, a superare gli indici ostativi rivenienti dai precedenti penali e di polizia.

Quanto alla dedotta contraddittorietà legata alla convocazione per il fotosegnalamento, la Corte esclude ogni rilievo: la presenza di svariati alias sotto le stesse generalità ha ostacolato l’identificazione fino ai rilievi fotodattiloscopici del 10 maggio 2022. L’appello è quindi rigettato, con conferma della sentenza gravata e compensazione delle spese per giustificate ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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