Causa di servizio e sindacato del giudice sulle valutazioni tecnico-discrezionali (TAR Trentino-Alto Adige n. 227 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella materia del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il giudice amministrativo non si sostituisce alla valutazione tecnico-discrezionale della Commissione giudicatrice, ma ne verifica la coerenza con i principi medico-legali. Quando la consulenza tecnica d’ufficio conferma che la decisione della Commissione rientra nel margine oggettivo di opinabilità tecnica, la censura di eccesso di potere non è fondata. Il giudice che condivide i risultati del CTU, il quale abbia replicato ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo di motivazione con l’indicazione delle fonti del proprio convincimento. Le contrarie allegazioni dei consulenti di parte restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. L’accertamento si articola sui criteri della congruità cronologica dell’evento, della continuità fenomenologica e dell’efficienza lesiva, oltre all’esclusione di altre cause.

Il Fatto

Il ricorrente, militare, chiedeva l’annullamento del decreto ministeriale con cui l’Amministrazione negava la riconducibilità a causa di servizio della patologia dallo stesso lamentata, nonché l’accertamento della relativa dipendenza. Il ricorrente riferiva di aver prestato servizio in numerose missioni internazionali, a seguito delle quali aveva iniziato a soffrire di disturbi ostativi allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio escludeva la riconducibilità a causa di servizio, rilevando l’insussistenza di situazioni connesse al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante. Il TAR Lazio, con ordinanza, declinava la propria competenza territoriale e il processo veniva riassunto davanti al T.R.G.A. di Bolzano. Il Collegio disponeva consulenza tecnica d’ufficio sulla riconducibilità della patologia a causa di servizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rigettato il ricorso dichiarandolo destituito di fondamento. L’infondatezza nel merito ha assorbito le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Amministrazione resistente.

I motivi, aventi ad oggetto questioni tecniche connesse, sono stati trattati congiuntamente. Il quesito sottoposto al CTU verteva sull’ascrivibilità a causa di servizio della patologia e sull’eventuale superamento, da parte della Commissione, del margine oggettivo di opinabilità o della ragionevolezza tecnica della scelta effettuata. Il consulente ha disatteso le doglianze del ricorrente, ritenendo la decisione della Commissione tecnicamente fondata e rientrante nel margine di ragionevolezza tecnica e di oggettiva opinabilità.

Il CTU ha richiamato i criteri del nesso causale — congruità cronologica dell’evento, continuità fenomenologica, efficienza lesiva ed esclusione di altre cause — e ha indicato gli elementi contrari all’ipotesi di causa di servizio, tra cui la prevalente matrice luttuosa della vicenda. Ha quindi ritenuto non superato il margine di opinabilità tecnica e coerente con i principi medico-legali la valutazione della Commissione.

Il Collegio ha aderito alle osservazioni del CTU con motivazione esente da vizi logici, richiamando il costante orientamento del Consiglio di Stato. Il giudice che condivide i risultati della consulenza non deve esporre in modo specifico le ragioni del proprio convincimento. Egli esaurisce l’obbligo di motivazione indicando le fonti del convincimento, ove il consulente abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte replicandovi. Le contrarie allegazioni dei consulenti di parte restano implicitamente disattese.

Il parere del Comitato di Verifica è risultato così pienamente conforme e coerente con i principi medico-legali, fornendo adeguata risposta ai criteri richiamati. I provvedimenti impugnati hanno resistito alle censure. Le spese di CTU e di giudizio sono state poste a carico del ricorrente soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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