Giudicato amministrativo prevale su sospensione interinale e ottemperanza impone controlli a campione (Cons. Stato n. 3440 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere interinale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti amministrativi, previsto dall’art. 21-quater, comma 2, l. n. 241/1990, non consente alla pubblica amministrazione di superare i vincoli del giudicato amministrativo. La sospensione dei titoli di efficienza energetica disposta dal Gestore nelle more del procedimento di verifica si atteggia a surrogazione del potere inibitorio proprio del giudice dell’impugnazione e integra violazione del giudicato. Il requisito delle gravi ragioni non è integrato dalle lungaggini istruttorie né dall’interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse, e la sospensione deve indicare il termine di cessazione degli effetti. Il giudice dell’ottemperanza, a fronte di specifica domanda, può dettare le modalità esecutive ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., senza annichilire l’autonomia amministrativa, per prevenire la reiterazione dell’illecito.
Il Fatto
Il Gestore dei servizi energetici aveva dichiarato la decadenza di numerose richieste di verifica e certificazione di titoli di efficienza energetica e chiesto la restituzione dei titoli già erogati. Il TAR Lazio, con sentenza n. 1028/2025, annullò la decadenza di 256 richieste e il recupero dei relativi titoli. Riaperto il procedimento, il Gestore sospese il riconoscimento di quei titoli fino alla conclusione della verifica.
L’interessata propose ricorso per ottemperanza. Il TAR Lazio, con sentenza non definitiva, dichiarò la nullità della nota di sospensione e convertì il rito per le domande subordinate. Il Gestore appellò; l’interessata propose appello incidentale, lamentando il mancato ordine di conformazione della futura attività amministrativa ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell’appello principale: al momento della proposizione sussisteva l’interesse all’accertamento del potere di sospensione, e permane l’interesse a evitare maggiori interessi legali sulle somme restituende. Nel merito, l’appello principale è infondato.
La sentenza ottemperanda reca un effetto demolitorio del provvedimento di decadenza, con automatica reviviscenza del riconoscimento dei titoli illegittimamente dichiarati decaduti. La loro sospensione si atteggia a surrogazione del potere inibitorio proprio dell’autorità giurisdizionale e integra manifesta violazione della pronuncia esecutiva.
Non regge la tesi dell’appellante secondo cui il potere sarebbe legittimo perché esercitato in conformità all’art. 21-quater, comma 2, l. n. 241/1990: in via assorbente, l’uso di quel meccanismo non consente il superamento dei vincoli del giudicato. Il potere interinale non è poziore rispetto al potere provvedimentale, che va esercitato nei limiti conformati dalle decisioni giurisdizionali. Ad abundantiam, mancano le gravi ragioni: le lungaggini istruttorie e l’interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse sono dati consustanziali all’erogazione degli incentivi, e la motivazione postuma è inammissibile. Manca inoltre l’indicazione della data di cessazione degli effetti.
L’appello incidentale è in gran parte fondato. Le modalità operative richieste trovano fondamento nell’effetto conformativo della sentenza ottemperanda, che ha accertato la difformità del procedimento dai canoni di leale cooperazione, proporzionalità, efficacia ed economicità. Il nuovo procedimento presenta i medesimi vizi, e il giudice può determinarsi ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., specificando le modalità esecutive senza invadere gli spazi liberi dell’attività amministrativa.
Il Gestore dovrà attenersi ai principi della sentenza esecutiva: applicare le disposizioni richiamate; non procedere a un controllo massivo in assenza di elementi di piano doloso, ma a controlli a campione su singole richieste o gruppi; non avviare nuovi controlli su interventi che hanno esaurito la vita utile ai sensi dell’art. 12, comma 4, d.m. 11 gennaio 2017, applicabile anche alle richieste precedenti. Non è accolta la richiesta di termine maggiore, connessa al controllo massivo illegittimo, né quella di applicare l’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 nella versione successiva, inapplicabile ratione temporis. Spese compensate.
Nota della Redazione
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