Quote latte: annullato l’atto presupposto, cade la cartella per invalidità derivata (TAR Lombardia n. 108 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale dell’atto di imputazione del prelievo supplementare sulle consegne di latte travolge, per invalidità caducante, la cartella di pagamento e l’intimazione che ne costituiscono conseguenza necessaria, senza che gravi sul privato alcun onere di autonoma impugnazione degli atti a valle. Il rapporto di presupposizione è immediato e diretto quando l’atto successivo non comporta nuove valutazioni di interessi. Venuto meno il titolo impositivo, la riscossione constituisce indebito oggettivo fino alla formazione di un nuovo atto sostitutivo. La disciplina della riscossione dei tributi, richiamata per le quote latte, fonda l’illegittimità derivata dell’iscrizione a ruolo. Il termine di prescrizione del credito è quello decennale ed è interrotto dalla notificazione del ricorso avverso gli atti presupposti, anche se proposto dal debitore.
Il Fatto
La ricorrente, società agricola produttrice di latte vaccino e assoggettata al regime europeo delle quote fino alla campagna 2014-2015, impugna la cartella di pagamento con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione richiede oltre 316.000 euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri per l’annata 2006/2007, unitamente al ruolo emesso dall’AGEA. Con motivi aggiunti impugna la successiva intimazione di pagamento e chiede accertarsi l’illegittimità del silenzio sull’istanza di autotutela, l’inesistenza del debito e il risarcimento del danno da prelievo operato.
La società deduce, tra l’altro, il contrasto tra normativa interna e disciplina unionale nella quantificazione del prelievo e, in via derivata, l’illegittimità degli atti di riscossione. Chiede inoltre che sia dichiarata la prescrizione del credito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via assorbente l’intervenuto annullamento, da parte del TAR Lazio con sentenza n. 5605 del 21 marzo 2024, dell’imputazione di prelievo supplementare per la medesima campagna 2006/2007, presupposta alla cartella impugnata. Quella pronuncia ha caducato gli atti per violazione della primazia del diritto dell’Unione Europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE e dei principi di certezza del diritto, imponendo all’Amministrazione una complessiva rideterminazione.
Da qui il nucleo argomentativo. Richiamando la giurisprudenza tributaria della Corte di cassazione, sez. V, n. 7259 del 2017, applicabile alle quote latte in ragione del rinvio alla disciplina dell’iscrizione a ruolo, il giudice distingue l’invalidità caducante dall’invalidità ad effetto viziante. La prima opera quando il provvedimento annullato costituisce presupposto unico e imprescindibile degli atti successivi, esecutivi e meramente confermativi, così che il suo venir meno li travolge automaticamente. La seconda richiede invece l’apposita impugnativa dell’atto applicativo.
Nel caso concreto il nesso di presupposizione è immediato e necessario: l’atto di prelievo costituiva l’unico presupposto degli atti a valle, privi di autonome valutazioni di interessi. Ne consegue che i soggetti preposti alla riscossione non potevano emettere l’intimazione, a prescindere dall’impugnazione della cartella eventualmente frapposta. Il Tribunale chiarisce che la questione non attiene al regime dell’atto anticomunitario, ma agli effetti del rapporto di presupposizione tra atto impositivo e atti esecutivi.
Sul punto richiama Cons. Stato, sent. n. 645/2024: l’iscrizione a ruolo e la cartella divengono illegittime a seguito della sentenza che annulla l’atto impositivo, poiché la pronuncia fa venir meno il titolo della pretesa, indipendentemente dal passaggio in giudicato, e fino alla formazione di un nuovo atto sostitutivo la riscossione integra indebito oggettivo. La cartella e l’intimazione sono pertanto annullate in via derivata per contrasto con il diritto eurounitario.
Il Tribunale respinge invece la censura sulla prescrizione. Gli importi non sono debiti periodici ma misure patrimoniali connesse allo sforamento delle quote individuali, con termine decennale. Richiamando Cons. Stato, sent. n. 4989/2024, ritiene applicabili gli artt. 2943 e 2945 cod. civ. anche quando l’iniziativa giudiziale sia del debitore in forma impugnatoria: il termine è stato interrotto dalla proposizione del giudizio sugli atti presupposti, instaurato nel 2007 e sospeso fino alla sentenza del TAR Lazio. Il ricorso è accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi e compensazione delle spese, fermo il riesercizio del potere di rideterminazione da parte dell’AGEA.
Nota della Redazione
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