Rinuncia agli atti e sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio d’appello (Cons. Stato n. 3439 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio e all’azione, intervenuta in grado di appello, determina l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando alcun interesse alla decisione nel merito. La sopravvenienza che ha fatto venir meno l’interesse dell’appellante integra giustificato motivo di compensazione delle spese del grado, allorché la stessa sia stata comunicata solo pochi giorni prima dell’udienza e sia rimasta incontestata. Il giudice amministrativo dichiara pertanto l’appello improcedibile e non esamina i motivi di censura.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Comando generale della Guardia di finanza lo aveva escluso da un concorso per allievi marescialli, per asserito difetto dei requisiti di moralità e condotta previsti dal bando. Aveva esteso l’impugnazione alla graduatoria finale, alla determinazione di approvazione e, in via subordinata, alle clausole del bando interpretate in senso pregiudizievole.
Il TAR aveva respinto il ricorso, compensando le spese. L’interessato ha proposto appello, chiedendo l’annullamento della sentenza e degli atti impugnati. Nelle more, ha rappresentato di non avere mai commesso il reato posto a fondamento dell’esclusione e di avere superato un distinto concorso per il reclutamento di volontari in ferma prefissata iniziale.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio d’appello l’appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e all’azione proposta con il ricorso. La Sezione ha tratto da tale dichiarazione la conseguenza processuale tipica: è venuto meno l’interesse alla pronuncia e il gravame va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio non ha quindi esaminato i motivi di censura, né ha verificato la fondatezza dell’esclusione. La decisione si colloca sul piano dell’ammissibilità del ricorso, in coerenza con l’orientamento secondo cui la sopravvenuta mancanza di interesse determina la definizione del giudizio in rito. La domanda cautelare era già stata respinta con ordinanza della Sezione, con compensazione delle spese della fase.
Quanto alle spese del grado, il Consiglio di Stato ha ritenuto di disporne la compensazione. La scelta, espressamente qualificata come eccezionale, si fonda su una circostanza di fatto: l’appellante ha dichiarato, con affermazione rimasta incontestata dalla controparte, di avere appreso soltanto cinque giorni prima dell’udienza di avere superato l’altro concorso, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse. Tale evenienza ha giustificato la deroga al criterio ordinario della soccombenza.
La sentenza ha infine disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, e ha ordinato l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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