Silenzio assenso e inerzia della PA negli impianti di telefonia mobile (Cons. Stato n. 3446 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso sull’istanza autorizzatoria non si forma solo in caso di radicale inconfigurabilità giuridica della domanda, ovvero nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, o di totale inconsistenza della stessa. Non osta alla formazione del titolo la difformità dell’istanza rispetto alla disciplina di riferimento, né una domanda non conforme a legge. L’errore procedurale delle amministrazioni, come la tardiva e incompleta convocazione della conferenza di servizi, non rientra nei presupposti ostativi e non può essere invocato a loro beneficio e a danno del soggetto che l’istituto intende tutelare. Ove sussistano i requisiti formali, il titolo abilitativo si perfeziona anche se l’attività non è del tutto conforme alle norme, restando alla pubblica amministrazione il solo esercizio dei poteri di autotutela. Il difetto di motivazione del parere paesaggistico costituisce profilo sintomatico di eccesso di potere, non sindacato nel merito.

Il Fatto

La società appellata presenta al SUAP del Comune di Ferrara, ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 259 del 2003, istanza per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile, allegando progetto, relazione paesaggistica e documentazione per i nullaosta di rito, e notiziando tutte le amministrazioni interessate, compresa quella statale. Il Comune indice la conferenza di servizi oltre il termine di cinque giorni previsto dalla disciplina vigente ratione temporis. La società contesta quindi il superamento del termine di sessanta giorni per la formazione del silenzio assenso e presenta la CIL per l’avvio dell’installazione.

Il Comune sospende la CIL e, all’esito della conferenza, adotta una determinazione positiva con prescrizioni, recependo le condizioni del parere della Soprintendenza, che impongono di abbassare l’altezza del palo. Il TAR Emilia Romagna accoglie il ricorso della società e annulla gli atti. Il Ministero della Cultura propone appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’iter procedimentale e ritiene infondato il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 44 del codice delle comunicazioni elettroniche e dell’art. 146 del T.U. beni culturali in riferimento all’art. 9 della Costituzione. Il vizio procedurale della mancata ricezione dell’invito alla conferenza non è elemento ostativo al formarsi del silenzio assenso, come correttamente accertato dal TAR.

In linea generale, si ribadisce che il silenzio assenso non si forma solo in caso di radicale inconfigurabilità giuridica dell’istanza, dovendo questa essere quantomeno aderente al modello normativo astratto. Non osta la difformità urbanistica o, più in generale, una domanda non conforme a legge, che può giustificare l’esercizio dei poteri di autotutela e l’impugnazione giudiziale, secondo il richiamo a Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1878 del 2026.

Con specifico riferimento alla materia, il principio si applica al procedimento autorizzatorio dell’art. 44 d.lgs. n. 259 del 2003. La richiesta di integrazione istruttoria interrompe il termine solo se formulata entro il termine speciale, che è perentorio (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1272 del 2026). Un errore procedurale fra amministrazioni, come la tardiva ed incompleta convocazione, non può quindi rientrare nei presupposti ostativi: esso non è invocabile a beneficio della stessa amministrazione e a danno del soggetto la cui posizione il legislatore ha inteso garantire.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui il silenzio assenso risponde a una valutazione legale tipica, per cui l’inerzia decisoria equivale a un provvedimento di accoglimento (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2459 del 2024). Ove sussistano i requisiti formali, il titolo si perfeziona anche in presenza di attività non del tutto conforme alle norme. Ritenere necessaria la piena conformità sostanziale svuoterebbe l’istituto e renderebbe pleonastica la previsione dell’art. 20, comma 3, l. n. 241/1990, che riserva all’amministrazione i poteri di autotutela (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3813 del 2024; sez. VI, n. 2082 del 2024).

Il secondo motivo, relativo al preteso eccesso di potere giurisdizionale per la valutazione del difetto di motivazione del parere, è parimenti infondato. Il formarsi del silenzio assenso assume rilievo assorbente. Nel merito, il parere appare privo di adeguata motivazione rispetto alle ragioni del vincolo paesaggistico; la generica percepibilità del manufatto per la sua altezza non giustifica ex se la prescrizione e non esonera da una valutazione dei siti alternativi e delle opere mitigatorie. Il difetto di motivazione è sintomo di eccesso di potere, non questione di merito. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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