Ottemperanza e giudicato: il mancato pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute legittima la nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 952 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, conv. in l. n. 30 del 1997, senza che l’Amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata ottemperanza, dispone l’esecuzione della sentenza e nomina sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La nomina del commissario ad acta, individuato in un dipendente dell’Amministrazione debitrice, non dà luogo alla liquidazione di alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a soggetto già inserito nella struttura dell’Amministrazione stessa. Il commissario può avvalersi, in caso di incapienza di fondi, dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute per l’importo di euro 4.467,82, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione il 23 ottobre 2025. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza al giudice amministrativo, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la sussistenza di tutti i presupposti per l’azione di ottemperanza. In particolare, il giudice ha verificato che la sentenza n. 1338/2025 era passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria, e che il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo era decorso senza che l’Amministrazione avesse provveduto al pagamento.
Nel motivare l’accoglimento, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non aveva né eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione per la propria inerzia, nonostante la costituzione in giudizio con atto di mera forma. Tale comportamento è stato valutato come sintomo di una persistente inottemperanza al giudicato.
Il giudice ha quindi disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, riconoscendo il beneficio dell’indennità sostitutiva. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, ha nominato sin da ora il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnando allo stesso il termine di novanta giorni dall’eventuale richiesta della parte per porre in essere tutti gli atti necessari.
Quanto al compenso per il commissario ad acta, il TAR ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico dell’Amministrazione debitrice, non vi è luogo a liquidazione. Il commissario è stato altresì autorizzato a ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso nei limiti di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, qualora i capitoli di bilancio destinati a tali pagamenti risultino incapienti.
La pronuncia si segnala per la puntuale applicazione del rito speciale di cui agli articoli 112 e ss. cod. proc. amm., nonché per la scelta di garantire l’effettività della tutela attraverso lo strumento del commissario ad acta, individuato direttamente nella struttura dell’Amministrazione soccombente. Il giudice ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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