Piano urbanistico in fieri non sospende l’ordine di demolizione (Cons. Stato n. 3441 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di manufatti edificati sine titulo costituisce atto dovuto e strettamente vincolato, la cui legittimità va valutata alla stregua del quadro giuridico e fattuale vigente al momento della sua adozione, in ossequio al principio tempus regit actum. L’avvio, anche antecedente o contestuale, dell’iter di formazione del nuovo strumento urbanistico comunale non instaura alcun nesso di pregiudizialità rispetto ai provvedimenti di repressione degli abusi edilizi. Il piano urbanistico e la disciplina edilizia operano su piani distinti e autonomi: la mera volontà di recupero dei nuclei abusivi, finché non formalizzata in un atto definitivo, non rende irragionevole l’ordine demolitorio. L’assenza dei procedimenti pendenti nella motivazione non integra difetto di motivazione, ove l’atto descriva compiutamente le opere e i profili di contrasto con la normativa. Le censure avverso l’acquisizione gratuita ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 sono inammissibili nel giudizio sull’ordine di demolizione, dovendo essere rivolte all’atto che formalizza l’acquisizione.

Il Fatto

Il Comune di Grottaferrata ha adottato un’ordinanza di demolizione relativa a tre manufatti edificati in assenza di titolo, in area gravata da vincolo paesaggistico e sismico. Gli interessati avevano presentato nel 2004 quattro domande di condono edilizio, tutte rigettate, con impugnazioni ancora pendenti alla data del provvedimento.

I destinatari hanno impugnato l’ordine demolitorio davanti al TAR Lazio, deducendo il contrasto con le scelte di pianificazione in fieri: il Documento Preliminare di Indirizzo preordinato al nuovo P.U.G.C. individuava la zona tra i nuclei della campagna abitata da recuperare. Il TAR ha respinto il ricorso e la decisione è stata appellata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio della trattazione, avanzata in vista del completamento dell’iter del P.U.G.C. e del parere regionale favorevole sul DPI. Non sussiste, infatti, alcun nesso di pregiudizialità tra il procedimento di approvazione del nuovo piano, ancora in fase preliminare, e gli antecedenti atti di repressione degli abusi. Analogamente, la volontà di presentare una futura istanza di accertamento di conformità attiene a una fase eventuale e successiva rispetto ai provvedimenti impugnati.

Nel merito, è infondata la censura di difetto di motivazione. L’ordinanza richiama espressamente la pendenza dei ricorsi avverso i dinieghi di condono e riepiloga i numerosi provvedimenti inibitori e ripristinatori adottati sin dal 2002, ai quali avevano fatto seguito la prosecuzione dei lavori e la realizzazione di un terzo manufatto. Il TAR ha inoltre dato conto della definizione dei giudizi che avevano determinato la sospensione, circostanza non specificamente contestata.

Parimenti infondata è la dedotta contraddizione con gli atti comunali nel tempo adottati. Il procedimento urbanistico, non concluso e privo di formalizzazione definitiva della volontà di recupero dei nuclei spontanei, resta su un piano distinto e autonomo rispetto a quello edilizio interessato dalla violazione. In applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità del provvedimento si misura sul quadro vigente alla data di adozione, anteriore all’avvio dell’iter urbanistico, trattandosi peraltro di atto dovuto e vincolato.

È infine inammissibile la censura relativa all’acquisizione gratuita delle opere ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Il TAR ha correttamente ritenuto che tale effetto necessita di un atto ad hoc, avverso il quale le doglianze potranno essere fatte valere. Non si configura alcun vuoto di tutela, poiché resta impugnabile l’ordinanza di demolizione da cui dipendono gli effetti pregiudizievoli, come gli appellanti hanno del resto fatto. L’appello è respinto, con integrale compensazione delle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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