Trasferimento di competenza e sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (TAR Sardegna n. 242 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di una legge regionale che trasferisce alla Regione il potere di rilascio delle concessioni sul demanio marittimo determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso proposto avverso il provvedimento comunale di diniego della proroga della concessione. L’eventuale annullamento giurisdizionale del diniego non recherebbe alcun beneficio concreto al ricorrente, poiché il soggetto competente a decidere sulle istanze di proroga è divenuto l’Ente regionale. Il mutamento normativo sopravvenuto priva automaticamente di ogni potenzialità lesiva il provvedimento impugnato, rendendo improcedibile il gravame per difetto di interesse.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente impugnava dinanzi al TAR la nota con cui il Comune aveva comunicato il diniego alla richiesta di estensione della concessione demaniale marittima al 31 dicembre 2033, ai sensi dell’art. 1, comma 682, legge n. 145/2018, nonché la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva disposto di non accogliere le richieste di estensione delle concessioni di propria competenza, stabilendo la validità dei titoli al 31 dicembre 2021 e l’assegnazione solo a seguito di procedure concorsuali. Il ricorrente contestava la legittimità dei provvedimenti comunali, chiedendone l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, medio tempore, era sopravvenuta la legge regionale Sardegna n. 7 del 2021, il cui art. 24, comma 2, lettere a) e b) ha trasferito dalla competenza comunale a quella regionale il potere di rilasciare le concessioni sui beni del demanio marittimo non attribuite allo Stato, nonché quelle relative ad aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale.
Il giudice ha evidenziato che tale mutamento normativo determina, sul piano processuale, una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame: il diritto fatto valere dal ricorrente, ossia ottenere dal Comune la proroga della concessione fino al 31 dicembre 2033, non può più essere affermato, poiché il Comune è stato privato dal legislatore regionale del relativo potere concessorio in materia demaniale marittima.
La carenza di interesse si estende alla domanda principale di annullamento del diniego: il trasferimento delle competenze all’Autorità regionale priva automaticamente di ogni potenzialità lesiva il provvedimento comunale impugnato. Infatti, anche un eventuale annullamento giurisdizionale di quel diniego non recherebbe alcun beneficio concreto al ricorrente, essendo divenuta la Regione il soggetto competente a decidere sulle istanze di proroga delle concessioni in essere.
Il TAR ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, compensando integralmente le spese di lite in considerazione dell’esito in rito della vicenda processuale e della oggettiva peculiarità del caso di specie.
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Nota della Redazione
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