Variante generale al PRG e vincolo espropriativo senza comunicazione di avvio (TAR Marche n. 348 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di avvio del procedimento ex art. 11, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 327/2001 è richiesta solo quando la variante al piano regolatore sia adottata per la realizzazione di una singola opera pubblica. Se il vincolo preordinato all’esproprio è inserito in una variante generale del PRG, l’onere partecipativo individuale non sussiste, restando ferma la facoltà di presentare osservazioni nella procedura di approvazione dello strumento urbanistico. La scelta dell’area da destinare a verde pubblico attrezzato non è sindacabile per illogicità o sproporzione se la parte residua mantiene una consistenza e un pregio superiori alla porzione vincolata. Nella fase di apposizione del vincolo non è dovuta la quantificazione dell’indennità espropriativa, che resta rinviata agli atti successivi.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un terreno agricolo di circa mq. 55.000 nel Comune di Monteprandone. Con la variante generale al PRG adeguato al P.P.A.R., una porzione pari a circa il 43% dell’area viene destinata a Parco urbano con vincolo preordinato all’esproprio. La previsione completa un parco già parzialmente contemplato nella disciplina precedente.
La società impugna i decreti commissariali di adozione e approvazione della variante, unitamente ai decreti del Presidente della Giunta provinciale che hanno espresso il parere di conformità. Si costituisce il solo Comune, che eccepisce l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di soprassedere sulle eccezioni in rito, risultando il ricorso infondato nel merito. Il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari delle aree vincolate. La censura non è accolta: la lett. a) del comma 1 impone la comunicazione solo nel caso di variante adottata per una singola opera pubblica. Quando il vincolo è inserito in un provvedimento di pianificazione generale, l’onere non è previsto; il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 3572 del 2025. La ricorrente ha comunque potuto presentare osservazioni.
Il secondo motivo deduce contraddittorietà della motivazione, assumendo che l’osservazione B.4 sull’irrealizzabilità del parco fosse stata accolta. Il Tribunale rileva che dagli atti depositati emerge il contrario: le osservazioni finalizzate a ottenere diverse destinazioni urbanistiche sono state respinte, mentre l’accoglimento ha riguardato solo l’eliminazione di un refuso grafico che poteva essere letto come “strada”.
Il terzo motivo contesta la frammentazione della proprietà e l’inutile esborso pubblico. La ricostruzione dei luoghi è però diversa da quella allegata: l’area è in contesto agricolo e già gravata da molteplici vincoli, tra cui l’Ambito di tutela dei crinali, l’Ambito di tutela dei corsi d’acqua e la classificazione a rischio idrogeologico R1. La porzione residua supera il 50% del complesso, si raccoglie in un’unica porzione rettangolare confinante con la strada e appare di maggior pregio rispetto alla fascia a fondovalle destinata a verde pubblico attrezzato. Manca dunque la prova dell’illogicità e della sproporzione.
Il quarto motivo censura la mancata utilizzazione di strumenti alternativi, come l’accordo di urbanistica negoziata o la variante semplificata ex art. 19 del d.P.R. n. 327/2001. La doglianza è respinta: la mera disponibilità di strumenti procedurali alternativi non rende illegittima la scelta dell’amministrazione, che costituisce la prima fase del procedimento espropriativo ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 327/2001.
Il quinto motivo prospetta un’indennità per l’asserita servitù di transito e l’antieconomicità dell’operazione. Il Collegio esclude la servitù, chiarita la vicenda del refuso, e ribadisce che in questa sede si discute solo dell’apposizione del vincolo: nessun obbligo di quantificare l’indennità sussisteva in questa fase, essendo la determinazione rinviata ai successivi atti di avvio del procedimento espropriativo. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.